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Offerta tecnica: obbligo di motivazione in mancanza di puntuali criteri


La mancanza di criteri determinati per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica determina la necessità di una puntuale indicazione delle ragioni di fatto sottostanti ai punteggi attribuiti.

Questo il principio espresso dal Tar Toscana, sez. I, con la sentenza n. 1470 del 28 ottobre 2013.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva indetto una gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il bando e il disciplinare di gara, pur prevedendo, per ciascun criterio di valutazione prescelto, dei sub criteri, non conteneva alcuna ulteriore precisazione in merito ai criteri specifici di attribuzione del punteggio.

I giudici amministrativi hanno ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione dell’offerta tecnica, in presenza di criteri puntuali e stringenti, può estrinsecarsi mediante l’attribuzione di punteggi senza la necessità di un’ulteriore motivazione.

A tal fine è necessario che siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, i quali non possono limitarsi a prevedere il punteggio massimo attribuibile, ma devono indicare i subcriteri o subpunteggi sulla base dei quali pervenirsi all’attribuzione del punteggio massimo.

Diversamente, qualora i criteri non siano compiutamente definiti, sussiste l’obbligo per la commissione di gara, di integrare il punteggio numerico con idonea motivazione.

Ciò in quanto, “l’ampio potere discrezionale di cui le commissioni di gara sono titolari deve pur sempre essere sindacabile sotto il profilo della logicità, razionalità e ragionevolezza”.

 


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