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Trentino Alto Adige, deliberazione n. 14 – Asp e divieto acquisto immobili


Il direttore di un’azienda pubblica di servizi alla persona ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere le asp dal divieto di acquisto di beni immobili.

L’ente ha premesso che l’articolo 12, comma 1-quater della legge n. 111/2011 (comma inserito dall’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012) stabilisce che per l’anno 2013 le p.a. inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istat ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non possono acquistare immobili a titolo oneroso.

Le asp non rientrano letteralmente nell’elenco delle p.a. ricomprese nell’elenco Istat.

I magistrati contabili del Trentino Alto Adige, con la deliberazione 14/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 ottobre, pur dichiarando inammissibile il quesito in quanto proposto da un soggetto non legittimato, hanno evidenziato che le aziende pubbliche di servizi alla persona non sono espressamente menzionate fra i soggetti pubblici destinatari dei limiti all’acquisto di beni immobili, pertanto, non sono vincolate al rispetto di tale disposizione.

Qualora comunque si ritenessero vincolate al rispetto del divieto di acquisto immobili, i magistrati contabili hanno precisato che la norma consente in via generale (comma 3, lettera a) gli acquisti di beni immobili “funzionali allo svolgimento di pubblici servizi”.

 


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