Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Piemonte, deliberazione n. 345 – Transazione e parere obbligatorio revisore


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 239, comma 1, lett. b), punto 6 del Tuel al fine di individuare in quali casi l’organo di revisione debba rendere il parere previsto dalla disposizione sulle proposte di transazione che l’ente intende concludere.

In particolare, l’ente ha chiesto se il parere debba essere espresso anche in relazione ai casi di transazione extragiudiziale.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 345/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 ottobre, hanno ricordato che la formulazione originaria dell’art. 239 comma 1, lett. b) è stata integrata ad opera del d.l. 174/2012 e ora la disposizione individua sette materie nelle quali è obbligatoria la resa del parere dell’organo di revisione, fra cui le “proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni”.

Secondo i magistrati contabili, con specifico riferimento al parere in merito alle proposte di transazione, l’elemento da considerare al fine di individuare i casi nei quali l’organo di revisione deve esprimere il proprio avviso è la competenza consiliare a deliberare in merito alla conclusione della transazione e non la natura di quest’ultima.

Pertanto, non è rilevante se l’ente intenda procedere alla definizione di un contenzioso giudiziale o stragiudiziale, quanto se in ordine all’atto conclusivo del procedimento debba pronunciarsi o meno il consiglio, considerato che il parere deve essere reso all’organo consiliare il quale è tenuto “ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione”.

 


Richiedi informazioni