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Lombardia, deliberazione n. 414 – Violazione patto stabilità e comando reciproco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della normativa che disciplina le conseguenze sanzionatorie in caso di accertamento della violazione del patto di stabilità interno.

In particolare, l’ente ha chiesto se il divieto di assunzione precluda anche l’utilizzazione di personale alle dipendenze di altri enti locali tramite l’istituto del “comando”, disciplinato dall’articolo 14 del Ccnl 22 gennaio 2004.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 414/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 ottobre, hanno ricordato che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, l’istituto del comando (e del distacco) ricorre in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico viene destinato a prestare servizio presso un’amministrazione diversa da quella di appartenenza.

La circostanza che il comandato o il distaccato presti la propria attività presso un datore di lavoro diverso non comporta la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l’ente destinatario della prestazione, ma solo una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario.

Di conseguenza, per l’ente ricevente il comando ha gli stessi effetti funzionali ed economici di un’assunzione a tempo determinato.

A differenza del comando, la fattispecie dell’articolo 14 del c.c.n.l. 2004 non comporta una prestazione lavorativa trasferita ad altro ente, ma una più duttile utilizzazione convenzionale, tanto che il legislatore prescrive espressamente che in sede di convenzione debba essere definito il quomodo di ripartizione del carico finanziario, in estrema ipotesi anche insussistente ex latere accipientis.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, risulta possibile un comando “reciproco” in cui resta appurata la neutralità ed irrilevanza finanziaria dell’immissione in organico, che non configura quindi nuova assunzione.


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