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Basilicata, deliberazione n. 113 – Gestione associata P.M.


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di aderire al servizio associato di polizia municipale, assumendo a carico del proprio bilancio la spesa occorrente per la remunerazione (pro quota) di personale alle dipendenze di altro ente, ma adibito al servizio associato.

L’ente ha premesso di non avere nei propri ruoli personale idoneo da assegnare al servizio associato e di non poter procedere ad assunzioni, avendo superato la soglia massima del rapporto spesa di personale/spesa corrente.

I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 113/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno ricordato che l’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010, come sostituito dall’articolo 19 del d.l. 95/2012, obbliga i comuni di ridotte dimensioni a esercitare una serie di funzioni fondamentali, tra cui quella di polizia municipale o di polizia amministrativa locale, in forma associata mediante unione di comuni o convenzione.

Secondo i magistrati contabili, “il fenomeno associativo che doverosamente e progressivamente interesserà tutte le funzioni fondamentali dei comuni rientranti nella fascia demografica di cui trattasi, comporta che ad esso ci si rivolge non solo per tamponare una momentanea e transitoria carenza di risorse, finanziarie o umane, da destinare alla funzione da assolvere, ma assume i caratteri di un assetto organizzativo stabile. Tale assetto organizzativo deve essere necessariamente in grado di programmare e coordinare la gestione del servizio e di misurarne i risultati, secondo indicatori che ne attestino l’efficacia e l’efficienza”.

Di conseguenza, l’ente potrà usufruire del servizio di polizia locale reso dall’associazione dei Comuni alla quale partecipa senza dover assumere proprio personale.

Peraltro, sul piano della contabilità dell’Ente “neppure rileva come spesa di personale, da porre in rapporto alla spesa corrente, il pagamento della quota parte della spesa complessiva del servizio associato, dal momento che la spesa del personale impiegato è contabilizzata per intero da ciascun Ente al quale detto personale è legato da rapporto organico di lavoro”.

Al contempo però la spesa sostenuta a titolo di rimborso a favore del servizio reso dalla gestione associata deve essere neutralizzata ai soli fini del calcolo del rapporto spesa di personale/spesa corrente, pertanto deve essere considerata ai fini della verifica del rispetto del comma 557 o 562 della legge 296/2006.

 


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