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Lombardia, deliberazione n. 389 – Locazioni passive e caserma carabinieri


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 138, della legge 228/2012, che ha imposto alle p.a. nel 2013, al pari degli acquisti immobiliari, il divieto di stipulazione di locazioni passive, ad eccezione dei rinnovi contrattuali e delle locazioni passive stipulate a condizioni migliorative, tese ad assicurare la disponibilità di locali nei casi di sostituzione di immobili dismessi o venduti.

L’ente ha premesso di dover procedere alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale, adibito a stazione dei carabinieri, in conseguenza degli accordi stipulati con il comando dell’arma.

Tali accordi prevedono l’accorpamento della porzione immobiliare già destinata ad alloggio di servizio nelle quote di edificio adibite ad uffici, nonché l’individuazione di un nuovo alloggio di servizio per il Comandante della Stazione.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 389/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno ricordato che l’amministrazione può stipulare contratti di locazione passiva solo alle ipotesi di rinnovo per naturale scadenza contrattuale, ovvero in conseguenza di operazioni immobiliari di dismissione o vendita di immobili nelle quali la locazione passiva è preceduta da un risparmio di spesa derivante dalla dismissione o dall’acquisizione del prezzo di vendita dell’immobile ed è, nel contempo, stipulata a condizioni più vantaggiose allo scopo di assicurare la continuità nell’utilizzo di locali destinati a finalità pubbliche.

La nozione di dismissione contempla, pertanto, i casi in cui la singola amministrazione cede, aliena o trasferisce a qualunque titolo la proprietà o altro diritto reale immobiliare sulla res.

In tale ipotesi, l’immobile dismesso fuoriesce dal patrimonio della p.a. titolare.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, “la mera ristrutturazione di un immobile che produce un adeguamento dei locali alle mutate necessità del conduttore, ancorché importi una modifica catastale (accorpamento dei subalterni) o una diversa destinazione d’uso, non è idonea a mutare né la consistenza generale dell’immobile, né l’assetto della titolarità del bene in capo all’amministrazione comunale”.

Di conseguenza, risulta preclusa la possibilità di contrarre una nuova locazione passiva.

 


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