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Veneto, deliberazione n. 203 – Previdenza complementare del personale di polizia locale


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di escludere dalle spese del personale, il fondo per la previdenza complementare del personale di polizia locale in convenzione, previsto dall’articolo 208 del Codice della Strada.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 203/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 settembre, hanno chiarito che “le risorse impiegate per la realizzazione della finalità previdenziale di cui all’art. 208 CdS, comma 4, lett. c), costituiscono “spesa per il personale”, in quanto hanno occasione e motivo nello svolgimento di compiti e mansioni espletati nell’ambito di un rapporto di lavoro, sia pure nell’ottica del perseguimento dello scopo principale di incrementare la sicurezza sulle strade”.

Tuttavia, secondo l’orientamento della Cassazione i versamenti effettuati successivamente alla riforma del 1993 hanno carattere “contributivo-previdenziale” (cfr. Sez. lav., sentenza n. 455 del 2011, confermata dalla successiva sentenza 20105 del 2011).

Pertanto, i magistrati contabili, hanno confermato il consolidato orientamento contabile secondo cui “le risorse destinate al finanziamento della previdenza integrativa, rivenienti dal monte sanzioni amministrative ex art. 208 CdS, non costituiscono componenti del trattamento economico, né fondamentale né accessorio” (Corte Conti Lombardia parere 17 maggio 2012 n. 215)

Di conseguenza, tali risorse, solo se destinate al finanziamento della previdenza integrativa, non soggiacciono alle limitazioni finanziarie di cui all’articolo 9, comma 1 e comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

In tal senso si segnala anche Corte dei conti Lombardia, deliberazione 271/2013.

 


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