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Mancata conclusione del contratto: sussiste responsabilità precontrattuale della pa


Sussistente la colpa dell’amministrazione che addiviene alla conclusione di una procedura di affidamento di lavori senza mai stipulare il relativo contratto a causa dell’omessa verifica e vigilanza sulla sussistenza della relativa copertura finanziaria, in quanto tale comportamento, ingenerando nelle parti un falso affidamento in ordine alla positiva conclusione della vicenda, deve considerarsi divergente rispetto alle regole di correttezza e buona fede cui è tenuta anche la p.a. nella fase precontrattuale.

Questo quanto chiarito dal Tar Sicilia, Catania, sez. IV, con la sentenza n. 2005 dell’11 luglio 2013.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva indetto una gara prevedendo di fronteggiare l’impegno finanziario delle opere appaltande, per la metà, mediante assunzione di prestito con la Cassa DD.PP.

La prima aggiudicazione veniva annullata in sede giurisdizionale.

Dopo la comunicazione della sentenza del Tar che definiva l’esito della procedura di gara, l’ente non provvedeva né alla formale approvazione delle risultanze delle gara, né a richiedere l’accensione del mutuo.

Decorsi diversi mesi dall’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, avvenuta dopo 2 anni dalla prima aggiudicazione poi annullata, l’amministrazione stabiliva di non approvare il verbale di gara in ragione della asserita mancanza di adeguata copertura finanziaria discendente dalla sopravvenuta entrata in vigore dell’articolo 8 della legge 183/2011, che ha ridotto la capacità di indebitamento dei Comuni dal 15% all’8%.

I giudici amministrativi hanno ricordato che “la responsabilità cd. precontrattuale – che trova il suo paradigma normativo negli artt. 1337 e 1338 c.c. – è stata identificata in dottrina e giurisprudenza come l’istituto che tende a tutelare la libertà negoziale della parte, mettendola al sicuro da coartazioni od inganni incidenti sulle proprie determinazioni negoziali (art. 1337 c.c.), ovvero preservandola da trattative che si rivelino inutili, in quanto conducano alla stipulazione di un contratto invalido (art. 1338 c.c.)”.

I giudici amministrativi hanno rilevato come, nel caso di specie, l’amministrazione intimata abbia tenuto un comportamento palesemente inerte ed omissivo, indugiando nel richiedere il mutuo alla Cassa DD.PP e nello stipulare il contratto con l’aggiudicataria, fino ad incorrere nel più rigoroso regime di accesso al credito medio tempore introdotto con la L. 183/2011.

Pertanto, hanno dichiarato la sussistenza di una responsabilità precontrattuale della p.a.

 


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