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Avcp: no al pagamento diretto dei subappaltatori in mancanza di tale previsione


Non è possibile procedere al pagamento diretto dei subappaltatori qualora la stazione appaltante abbia optato per il pagamento all’affidatario.

Questo quanto chiarito dall’Avcp, nel parere sulla normativa del 7 marzo 2013, con il quale ha risposto ad un quesito proposto da un comune in tema di liquidazione del corrispettivo spettante ai subappaltatori nell’ipotesi di fallimento della consorziata, designata per l’esecuzione dei lavori.

Nel caso di specie, il consorzio appaltatore, in fase di esecuzione, aveva designato una consorziata quale ditta esecutrice delle opere, la quale, a sua volta, aveva affidato ad altri operatori economici con plurimi contratti di subappalto le lavorazioni assegnate.

Ultimati i lavori la consorziata esecutrice è fallita, senza soddisfare il credito dei subappaltatori.

Tanto premesso, l’ente ha chiesto se sia possibile procedere al pagamento diretto dei subappaltatori.

In primo luogo, l’Avcp, aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale ha ribadito che, a seguito del subappalto, non si crea tra la stazione appaltante e i subappaltatori alcun rapporto diretto di debito/credito.

Il contratto di appalto mantiene un’assoluta autonomia rispetto al contratto di subappalto e la diversità della fonte dell’obbligazione induce ad escludere la responsabilità solidale della stazione appaltante rispetto al credito dei subappaltatori (Avcp, deliberazione 157/2004).

Pertanto, nessuna pretesa creditoria può essere avanzata nei confronti della stazione appaltante da parte dei subappaltatori, anche qualora fosse previsto il pagamento diretto a favore di quest’ultimi.

L’Avcp ha, inoltre, ricordato che l’articolo 118, al comma 3, offre alla stazione appaltante l’opzione tra il pagamento diretto dei subappaltatori e il pagamento all’appaltatore previa acquisizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore.

Nel caso di specie, mentre gli atti di gara contemplavano la possibilità del subappalto, senza peraltro specificare le modalità di pagamento dei subappaltatori, il contratto di appalto stabiliva il pagamento ai subappaltatori “per il tramite del Consorzio” e previa esibizione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con ciò escludendo il pagamento diretto ai subappaltatori.

Per tali ragioni l’Avcp ha negato la possibilità per l’ente di pagare direttamente il credito maturato dal subappaltatore.

Ciò comporterebbe, infatti, un’illegittima modifica unilaterale dei patti contrattuali.

Secondo l’Avcp, infatti, le modalità di pagamento del corrispettivo devono essere considerate parte integrante dell’accordo contrattuale e un’eventuale loro modifica in executivis, purché debitamente motivata, è possibile solo con il consenso dell’appaltatore e del subappaltatore.

Nel caso di specie, altresì, l’Autorità ha evidenziato come tale pagamento, eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, potrebbe inoltre rivelarsi un atto pregiudizievole alla par condicio creditorum, in quanto idoneo a sottrarre un nutrito gruppo di creditori alla procedura concorsuale, senza il controllo degli organi fallimentari.

 

 


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