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Lombardia, deliberazione n. 274 – Attività finanziabili con i proventi del Codice della Strada


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta nell’articolo 208, comma 4, lett. b), del codice della Strada, sulla destinazione dei proventi riscossi dall’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie quale conseguenza punitiva alle violazioni alle norme in tema di circolazione stradale.

In particolare, l’ente ha chiesto se nel concetto di “mezzi ed attrezzature”, cui fa riferimento la norma, possa ricomprendersi tutto ciò che non abbia un diretto legame con il potenziamento delle attività di controllo in materia di circolazione stradale, ma che si ritiene necessario al fine di poter espletare il servizio in maniera regolare ed efficiente (es: divise, armi in dotazione, blocchi verbale, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 274/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 luglio, hanno ricordato che l’articolo 208 comma 4 lett. b) ha previsto che in misura non inferiore ad un quarto della quota di detti proventi spettanti agli enti (1/4 del 50 per cento) sia destinata “al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale”.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, l’ente, nell’esercizio della propria sfera di discrezionalità, potrà impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo.

I magistrati contabili hanno chiarito che sono finanziabili con la quota dei proventi tutte quelle attività tese ad assicurare l’incremento dei controlli preventivi e repressivi nel settore della circolazione stradale, quali ad esempio:

– lo svolgimento di esercitazioni di tiro, peraltro obbligatorie;

– la programmazione e lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, purché la spesa per l’attività formativa sia congrua e strettamente inerente alla finalità di aggiornamento professionale nelle materia della circolazione stradale ed abbia lo scopo di accrescere il livello professionale del personale dipendente nell’espletamento dell’attività di controllo e di repressione delle violazioni al Codice della Strada.

 


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