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Veneto, deliberazione n. 162 – Mobilità volontaria e mobilità “per ricollocazione”


Un sindaco ha chiesto un parere in merito ad un procedimento di mobilità volontaria ai sensi dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

In particolare l’ente, in relazione alla richiesta formulata da un proprio dipendente di essere autorizzato a trasferirsi mediante mobilità presso altra amministrazione, ha chiesto se al fine di sostituire tale dipendente possa attivare a propria volta un procedimento di mobilità volontaria ovvero, in virtù di quanto indicato all’articolo 34 bis del medesimo d.lgs. 165/2001 ed in applicazione dell’articolo 2, comma 13 del d.l. 95/2012, sia tenuto, previamente, ad attivare la procedura di verifica di dipendenti inseriti negli elenchi di disponibilità onde consentire agli stessi di ricollocarsi.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 162/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 luglio, ricostruito il quadro normativo dei due istituti, hanno chiarito che “in mancanza di una norma di coordinamento, la mobilità per ricollocazione di cui comma 13, dell’articolo 2, intesa quale norma di sistema che si integra alle procedure previste dal d.lgs. 165/2001 nella soluzione delle crisi da eccedenze o sovrannumero, vada esperita prima della mobilità volontaria ex articolo 30 del d.lgs. 165/2001”.

La procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. 165/2001 dovrà, pertanto, essere attivata solo successivamente alla mancata presentazione da parte del personale collocato in disponibilità della domanda di ricollocazione presso le amministrazioni che presentino vacanze di organico appositamente evidenziate presso il sito web attivato (o da attivarsi) della Funzione Pubblica.

 


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