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Gare: la cauzione provvisoria può essere prestata con assegno circolare


E’ conforme all’articolo 75, comma 2, d.lgs. 163/2006 la presentazione della cauzione provvisoria mediante assegno circolare atteso che esso costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3398 del 21 giugno 2013, con la quale ha respinto il ricorso presentato da un’ati avverso la mancata esclusione dell’aggiudicataria che aveva presentato la garanzia provvisoria a mezzo di assegno circolare intestato ad una sola delle imprese associate, in difetto di apposita previsione di detta facoltà nella lex specialis.

L’articolo 75 del d.lgs. 163/2006, al comma 2, riconosce all’offerente la scelta di costituire la cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato.

I giudici amministrativi, aderendo al consolidato orientamento formatosi in merito, hanno ribadito che “l’assegno circolare, a differenza di quello bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute”.

(Cons. Stato, Sez.IV, sent. 2399/2006; Tar Toscana, sez. I, sent. 1584/2011; Avcp, Deliberazione n. 90/2007).

I giudici amministrativi, inoltre, hanno confermato la decisione del Tar secondo cui “l’assegno circolare costituisce una sorta di garanzia reale, in virtù della quale l’eventuale inadempimento dell’ATI è garantito dalla possibilità di riscuoterlo indipendentemente dalla impresa associanda che lo ha tratto”.

 


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