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Piemonte, deliberazione n. 211 – Acquisti tramite mepa


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per il responsabile del procedimento, di procedere ad un affidamento diretto per gli acquisti di forniture e servizi per importi inferiori a 40.000 euro, senza far ricorso al mercato elettronico della p.a., né ad un proprio mercato elettronico gestito dalla Centrale di Committenza.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione n. 211/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 giugno, hanno ricordato che l’articolo 7, comma 2, del d.l. 52/2012 ha modificato il comma 450, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendo a tutte le p.a., inclusi gli enti locali, l’obbligo di ricorrere al mepa ad altri mercati elettronici, per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Secondo i magistrati contabili, tale obbligo è applicabile anche nel caso di acuisti in economia, in quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Sul tema si veda anche quanto chiarito dalla Corte dei Conti, sez. controllo della Lombardia, deliberazione 92/2013.

 


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