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Toscana, deliberazione n. 151 – Acquisti di beni e servizi Consip e mepa


Un sindaco ha posto una serie di quesiti in materia di acquisto di prodotti e servizi, in particolare, se sia possibile per l’ente rientrare nel concetto di amministrazione dello Stato di cui all’articolo 1, comma 6, del d.l. 95/2012, e, pertanto, stipulare direttamente contratti con fornitori non inseriti fra quelli presenti su Consip qualora gli stessi abbiano a prezzi più bassi di quelli messi a disposizione da Consip.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione n. 151/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 maggio, hanno chiarito che la possibilità di deroga è ammessa solo per le amministrazioni dello Stato, pertanto, non può essere estesa ai comuni.

In merito all’obbligo di ricorso alle convenzioni Consip o al Mepa, i magistrati contabili hanno chiarito che, secondo la tabella stilata da Consip-MEF (“Tabella Obbligo-Facoltà dal 1° Gennaio 2013 – Strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti”), le amministrazioni territoriali non regionali:

 hanno la possibilità di operare “acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento” anche in riferimento alle tipologie merceologiche di cui al comma 7 del d.l. n. 95/2012;

 hanno l’obbligo, sottosoglia comunitaria, di “ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di riferimento) o sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza, facoltà di utilizzo degli AQ Consip e dello SDAPA (con obbligo di rispetto del benchmark Consip)”, nonché, in riferimento alle tipologie di cui al comma 7 più volte citato, prescrive la possibilità di “acquisti autonomi a corrispettivi inferiori a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento”.

 


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