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Veneto, deliberazione n. 19 – Gestori strutture ricettive


Un sindaco ha chiesto un parere in ordine alla possibilità di qualificare i gestori delle strutture recettive, normativamente preposti alla riscossione dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come agenti contabili ex articolo 93 del Tuel, con conseguente assoggettamento all’obbligo della presentazione di un conto della propria gestione.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione n. 19/2013, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° febbraio, hanno chiarito che “i gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell’imposta di soggiorno, possano essere considerati agenti contabili “di fatto”, considerato che il maneggio e la custodia di denaro o di valori di pertinenza dell’erario pubblico, anche al di fuori di una legittima investitura, implica comunque l’assunzione della qualifica di agente contabile e l’assoggettamento alla relativa disciplina da parte di chi li svolge”.


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