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Illegittima la rettifica del bando dopo la presentazione delle offerte


La modifica dell’errore materiale, non immediatamente evidente e, di fatto, potenzialmente decisivo nell’attribuzione dei punteggi, non può essere effettuata dopo la consegna delle offerte, essendo necessaria la ripubblicazione del bando.

Questo il principio ribadito dal Tar Marche, sez. I, con la sentenza n. 83 del 25 gennaio 2013, con la quale ha accolto il ricorso presentato dalla seconda classificata, in considerazione del fatto che “l’errore contenuto nel bando originariamente approvato, che riguardava la fondamentale quantificazione del peso dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, non poteva essere considerato quale mero errore materiale e risolto con un semplice provvedimento di correzione del bando, dopo la presentazione delle offerte (sia pure a buste ancora chiuse)”.

Nel caso di specie, durante lo svolgimento della prima seduta di gara, la commissione giudicatrice si accorgeva di una discrasia tra il bando approvato con la determina di indizione della gara e la versione pubblicata sul sito internet e su alcune testate giornalistiche.

Tale errore, contenuto nel bando originariamente approvato e concernente la quantificazione del peso dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, veniva successivamente rettificato con determina.

I giudici amministrativi, stante il principio per cui le modifiche del bando di gara non hanno effetto nei confronti delle imprese partecipanti alla gara se non sono portate a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è stata data pubblicità al bando, hanno quindi rilevato l’illegittimità delle operazioni di gara e per l’effetto hanno annullato l’intera procedura.


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