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Lombardia, deliberazione n. 489 – Trattamento accessorio e indennità ad personam


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’art. 9 comma 2-bis del d.l. 78/2010, nella parte in cui prevede che fino al 31 dicembre 2013 ogni tipo di “trattamento accessorio”, anche riferito al livello dirigenziale, non possa essere superiore a quanto previsto, per quella voce, nel 2010.

In particolare, l’ente ha chiesto se tale norma sia applicabile, rispettivamente, ai dipendenti assunti ex articolo 90 del Tuel, e a quelli assunti ex articolo 110, relativamente all’indennità ad personam.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 489/2012, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 dicembre, hanno chiarito che il “trattamento economico accessorio” di cui all’articolo 90 del Tuel deve essere considerato nel “tetto” nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010.

Relativamente, invece, all’indennità ad personam di cui all’articolo 110 del Tuel, considerato che tale emolumento non deve essere imputato al costo contrattuale e del personale, è esclusa dal tetto di cui al comma 2-bis dell’articolo 9 e, pertanto, non deve essere conteggiata ai fini della rifica del rispetto del limite del 2010.

 


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