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Anche per il fondo per il lavoro straordinario vale il tetto del 2010


La disciplina del fondo per il lavoro straordinario è, in generale, assoggetta al vincolo posto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, ad eccezione delle risorse da destinare a quei servizi resi dal personale in conto terzi (consultazioni elettorali, rilevazioni ISTAT) o per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali, stante la variabilità delle stesse e il maggior impegno richiesto al personale anche in termini di responsabilità.

Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, sez. controllo Lombardia, nella deliberazione 423/2012, con la quale ha risposto a un comune che aveva chiesto indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, con specifico riferimento alla sua estensibilità anche all’incremento del fondo per il lavoro straordinario, costituito annualmente presso l’Ente, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL 1.4.1999 e dell’art. 39 del CCNL 14.9.2000.

L’art. 9 comma 2-bis della l. n. 122/2010 dispone che “a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010, ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

In via interpretativa le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con la delibera 51/2011, hanno chiarito che le risorse da assoggettare a contenimento sono identificabili con quelle che confluiscono nel fondo delle risorse decentrate, con ciò aderendo alla nozione di trattamento accessorio delineata dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 12/2011 secondo cui per individuare le risorse oggetto dell’art. 9 comma 2-bis “occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento …. Il fondo così costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, nel caso superi il valore del fondo determinato per l’anno 2010, va quindi ricondotto a tale importo”.

Sempre secondo la citata circolare, sulla base di una lettura sistematica dell’articolo 9, comma 1 del d.l. 78/2010, ai fini del “trattamento economico complessivo” devono essere considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (indennità di amministrazione, retribuzione di posizione fissa e variabile, indennità pensionabile, indennità operative, importo aggiuntivo pensionabile, ecc.) al netto degli eventi straordinari indicati dalla norma

Resta, pertanto, esclusa dall’aggregato di riferimento, per il rispetto del limite di legge, la parte variabile del trattamento accessorio contemplata dal comma 2-bis del medesimo articolo, ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, che incide sull’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio.

Ciò posto, relativamente al fondo per il lavoro straordinario la rigorosa disciplina che ne regola l’alimentazione di cui all’art. 14, del Ccnl. 1.04.1999, prevede che “1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall’anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell’anno 1998, al fondo di cui all’art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l’applicazione dell’art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell’art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell’art.15.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell’art.15, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

5. E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le 17 prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro”.

Sulla base del quadro interpretativo del comma 2-bis sopra citato la Sezione Lombardia ha ritenuto estensibile anche al fondo per lo straordinario la portata applicativa dell’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 sulla base delle seguenti motivazioni.

In primo luogo, per ragioni di coerenza rispetto al carattere inderogabile della disposizione del decreto in quanto, come precisato dalle Sezioni Riunite, la ratio del vincolo posto dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico (C.conti S.R. 51/2011).

Inoltre, l’interpretazione più restrittiva risulta essere quella maggiormente in linea con la formulazione letterale della citata disposizione che fissa il principio del blocco triennale all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio.

Infine, lo stesso articolo 14 del CCNL Enti locali del 1/4/1999 dispone che le risorse per il lavoro straordinario non siano liberamente determinabili dalle amministrazioni, ma devono osservare predeterminati parametri previsti dal medesimo CCNL (salve le specifiche eccezioni poste dei commi 2 e 4).

Tali risorse, infatti, devono essere ancorate all’ammontare storico costituito dal fondo previsto dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 6/7/1995 che, nel prevedere le risorse destinabili al finanziamento del trattamento accessorio”, vi collocava anche il “Fondo per il compenso del lavoro straordinario” (solo per la parte residua dopo l’applicazione 15 comma 1 lett. a) del medesimo CCNL del 1999, finalizzato alla costituzione del “fondo per le politiche di sviluppo del personale e per la produttività”)

Tuttavia, ritenuta applicabile la regola di carattere generale del blocco triennale anche al “fondo per il  compenso del lavoro straordinario” (alimentato ai sensi dell’art. 14  del CCNL EELL del 1.04.1999), la Sezione ha affermato che qualora ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 14, comma 5, del CCNL 1.4.1999, sopra citato, non trova applicazione il vincolo previsto dall’art. 9 , comma 2-bis, del d.l. 78/2010.

A tal proposito l’articolo 39, comma 1, del CCNL 14.9.2000 prevede che “il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999“.

Tale ricostruzione risulterebbe, peraltro , in linea con quanto precisato dalla Circolare MEF citata  che, in merito all’articolo 9 comma 2 bis, ha chiarito che “rimangono escluse dalle suddette riduzioni le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e le correlazioni al maggior impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità”.

La Corte dei conti lombarda ha in definitiva affermato che la disciplina del fondo per il lavoro straordinario resta, in generale, assoggetta al vincolo posto dall’art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 al trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, ad eccezione delle risorse da destinare a quei servizi resi dal personale in conto terzi (consultazioni elettorali, rilevazioni ISTAT) o per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali, stante la variabilità delle stesse e il maggior impegno richiesto al personale anche in termini di responsabilità, come previsto anche dalla contrattazione collettiva.


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