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Rifiuti: è di competenza del dirigente l’ordinanza di rimozione e non del sindaco


La competenza ad emettere l’ordinanza di rimozione dei rifiuti in un’area interessata da deposito abusivo spetta al dirigente dell’ufficio tecnico comunale e non al sindaco.

Ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Tuel le disposizioni che conferiscono agli organi di governo del comune e della provincia “l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”.

Nel caso di specie, un’azienda ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile del settore tecnico manutentivo del comune aveva ordinato alla stessa di provvedere alla pulizia di alcune aree, ritenendo violato l’articolo 54 del Tuel (“Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale”).

Il Tar ha respinto il ricorso perche’ ha chiarito che tale atto non si configura quale ordinanza contingibile ed urgente, ma ha carattere puramente gestionale ai sensi dell’articolo 14 del d.lgs n. 22/1997) e pertanto la competenza non è del Sindaco, ma del dirigente comunale


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