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Artt. 5, 6, 10, 12 – Isee, Equo indennizzo, trasparenza fiscale e tracciabilità dei pagamenti


Art. 5 – Introduzione dell’Isee per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

La norma in commento ha disposto la revisione delle modalità di determinazione dell’Isee, ha previsto che entro il 31 maggio 2012 dovrà essere approvato un Dpcm. che dovrà, tra l’altro, individuare alcune agevolazioni fiscali e tariffarie che dal 2013 non potranno più essere riconosciute a coloro che avranno un Isee superiore ad una determinata soglia che spetterà allo stesso Dpcm. determinare.

I conseguenti risparmi che si determineranno sul bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza dovranno essere assegnati al fondo per le politiche sociali e quindi destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

Art. 6 – Equo indennizzo e pensioni privilegiate

La norma ha disposto l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.

L’articolo ha esplicitamente chiarito che rimarrà in vigore l’attuale disciplina relativa alla tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Tale norma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Inoltre, rimarrà in vigore la previgente disciplina rimarrà per tutti i procedimenti che al 6 dicembre 2011 erano ancora in corso o per i quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione della domanda, ovvero per quei procedimenti, instaurabili d’ufficio, per eventi verificatesi prima di tale data.

Art. 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza

La norma in commento ha introdotto un nuovo sistema premiale finalizzato a favorire la trasparenza in materia fiscale.

Sono stati disciplinati benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi aderiscano a una serie di vincoli di trasparenza.

E’ stato inoltre novellata la disciplina relativa ai limiti dell’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che adempiano agli obblighi di comunicazione e trasparenza.

I commi 13-bis e 13-ter hanno previsto la possibilità di rateizzare i pagamenti delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 72 mesi.

I commi da 13-quater a 13-septies hanno modificato il sistema della remunerazione degli agenti della riscossione.

I commi 13-octies e 13 novies hanno posticipato i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate comunali.

In particolare, il comma 13-octies ha modificato l’art. 7, comma 2, lett. g-ter), del Dl. n. 70/11, posticipando al 31 dicembre 2012 il momento in cui Equitalia S.p.A. e le sue partecipate cesseranno di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate, tributarie e non, dei Comuni e delle loro società partecipate.

Art. 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante

Il comma 1 della norma in commento ha limitato l’utilizzo del contante e dei titoli al portatore, di cui all’art. 49 (“Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore”), commi 1, 5, 8, 12 e 13, del Dlgs. n. 231/07 (“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”), per gli importi pari o superiori a 1.000 euro.

Non costituisce infrazione il pagamento di somme in contanti superiori a tale importo effettuato dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Il comma 2 ha aggiunto all’art. 2 (“Disposizioni in materia di entrate”) del Dl. n. 138/11 (“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”) il comma 4-ter, secondo cui, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (6 marzo 2012):

a)      le operazioni di pagamento delle spese delle P.A. centrali e locali e dei loro enti dovranno essere disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. Le P.A. dovranno intraprendere il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;

b)      tali pagamenti dovranno essere effettuati, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero su altri strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiario. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso, superare l’importo di 1.000 euro;

c)      lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalla P.A. centrale e locale e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque, di importo superiore a 1.000 euro, dovranno essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate;

d)     per incrementare i livelli di sicurezza e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali i rapporti scaturenti dagli accrediti di tali somme sono esenti dall’imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce socialmente svantaggiate di clientela. Per tali rapporti alle banche, alle Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;

e)      per consentire alle P.A. centrali e locali e ai loro enti di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi, regolate da specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze dovrà favorire la stipula, tramite la Consip Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, per il tramite delle associazioni di categoria, affinché tali soggetti possano dotarsi di POS a condizioni favorevoli. Per la stipula di tale convenzione, per quanto riguarda i Comuni, l’interlocutore del Ministero sarà l’Anci.

Il termine introdotto dal comma 4-ter potrà essere prorogato con Dpcm.

Il comma 5 della norma in commento ha stabilito che la convenzione dovrà individuerà le caratteristiche del conto, avendo riguardo dei seguenti criteri:

a)      inclusione nell’offerta di un numero adeguato di servizi e operazioni, compresa la disponibilità di una carta di debito gratuita;

b)      struttura dei costi semplice, trasparente e facilmente comparabile;

c)      livello dei costi coerente con finalità di inclusione finanziaria;

d)     le fasce socialmente svantaggiate di clientela, alle quali dovrà essere offerto il conto corrente senza spese.

Secondo il comma 6, il rapporto di conto corrente dovrà essere esente dall’imposta di bollo in caso di fasce socialmente svantaggiate.

Nel caso in cui la convenzione non venga stipulata entro il 6 marzo 2012, come espressamente previsto, le condizioni di favore saranno individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, con proprio Decreto (comma 7).

L’Associazione bancaria italiana, Poste italiane Spa, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale (entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione) dovranno definire le regole generali per assicurare un’equilibrata riduzione delle commissioni interbancarie a carico degli esercenti relativamente alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento (comma 9), commissione che non potrà, in ogni caso, essere superiore all’1,5%.

Il comma 10 ha stabilito che entro i sei mesi il Ministero dello sviluppo economico dovrà valutare l’efficacia di tali misure e in caso di esito positivo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo, le regole così definite si applicheranno anche alle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro (art. 34, comma 7, Legge n. 183/11).

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