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Artt. 14-bis, 15, 18, 21, 22, 23 – riscossioni dei Comuni e riduzione costi Enti locali


Articolo 14-bis – Disposizioni in materia di riscossione dei Comuni

Il maxiemendamento ha introdotto, con la norma in commento, alcune modifiche all’art. 7, comma 2, Dl. n. 70/11 (Decreto Sviluppo), disponendo che i Comuni dovranno effettuare la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie, al fine di unificare le procedure e i poteri attribuiti agli organi di riscossione delle entrate comunali, indipendentemente dalle modalità con le quali l’Ente deciderà di gestire tale servizio.

Questa norma, inserita in sede di conversione, deve essere letta in maniera coordinata con quanto disposto dall’art. 10 del Decreto in commento, i cui commi 13-octies e 13-novies, anch’essi inseriti in sede di conversione, hanno di fatto posticipato al 31 dicembre 2012 i termini di operatività del nuovo sistema di accertamento e riscossione delle entrate dei Comuni, disciplinato dal Dl. n. 70/11.

Secondo tale nuovo sistema, Equitalia Spa e le sue partecipate non effettueranno più attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle loro società partecipate.

Dal momento della cessazione di Equitalia dalla gestione delle entrate comunali, spetterà ai Comuni stessi effettuare la riscossione delle proprie entrate.

Art. 15 – Disposizioni in materia di accise

La norma in commento ha disposto un incremento delle aliquote di accisa su benzina e gasolio, prevedendone la detraibilità dei maggiori oneri conseguenti a favore di alcune particolari categorie di soggetti, tra i quali gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

Art. 18 – Clausola di salvaguardia

La norma in commento ha modificato i commi 1-ter e 1-quater dell’art. 40 del Dl. n. 98/11.

Alla lett. a) è disposta la sostituzione dell’intero comma 1-ter che originariamente indicava alcune riduzioni ai regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.

Secondo il nuovo testo del comma 1-ter, invece, a partire dal 1 ottobre 2012 e per tutto il 2013 le aliquote Iva del 10% e del 21% saranno incrementate di 2 punti percentuali.

Dal 1 gennaio 2014 le stesse aliquote subiranno un ulteriore incremento dello 0,5%.

La lett. b) ha modificato il comma 1-quater, rivedendo gli effetti positivi ai fini dell’indebitamento netto, rideterminandoli nella misura di € 13.119 milioni per il 2013 ed a € 16.400 milioni annui a partire dal 2014.

Art. 21 – Soppressione Enti e organismi

Il comma 1 ha disposto la soppressione dell’Inpdap e dell’Enpals a partire dal 1° gennaio 2012, attribuendo le rispettive funzioni all’Inps.

Gli Enti soppressi potranno comunque operare fino al 31dicembre 2012 per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Il comma 2 ha disposto che per gli Enti soppressi, entro 60 giorni dall’approvazione dei bilanci di chiusura delle gestioni (da deliberarsi entro il 31 Marzo 2012), tutte le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi verranno trasferite all’Inps e tale passaggio sarò disciplinato do Dm.

I dipendenti trasferiti dovranno mantenere l’inquadramento previdenziale di provenienza.

Il comma 2-bis, introdotto dal maxiemendamento, ha previsto che fino all’emanazione di tale Dm. le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continueranno a svolgere tutte le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi.

Art. 22 Altre disposizioni in materia di Enti e organismi pubblici

Il comma 1 ha disposto l’obbligo in capo agli Enti e agli organismi pubblici di trasmettere i propri bilanci alle Amministrazioni vigilanti e alla Ragioneria Generale dello Stato entro 10 giorni dall’approvazione. La norma ha anche esplicitamente escluso dall’applicazione di tale obbligo tutte le società che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato e le società da questo partecipate.

Il comma 3 ha esteso alle Agenzie e agli enti o organismi strumentali sottoposti alla vigilanza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali l’obbligo già previsto dall’art. 6, comma 5 del Dl. n. 78/10, che ha disposto la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché dei componenti del collegio dei revisori, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Secondo tale disposizioni, infatti, gli Enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, dovevano provvedere all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, fossero costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Ai sensi della norma in commento, a tal fine, gli enti territoriali vigilanti, negli ambiti di rispettiva competenza, sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

Per le società partecipate dagli Enti locali, tali limiti erano già vigenti dal 2007.

L’art. 1, comma 729, della Legge n. 296/06, infatti, aveva stabilito che il numero complessivo dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica locale, anche indiretta, non poteva essere superiore a tre, ovvero a cinque per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore a 2 milioni di euro [importo determinato con Dpcm. 26 giugno 2007], mentre per le società di capitali miste, la stessa disposizione prevedeva che “il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai soci pubblici locali, comprendendo nel numero anche quelli eventualmente designati dalle Regioni, non può essere superiore a cinque”, indipendentemente dal capitale sociale versato.

Art.  23 Riduzione dei costi di funzionamento delle Province

La disposizione in commento al comma 4 ha introdotto il comma 3-bis all’art. 33 del Dlgs. n. 163/06 (Codice dei contratti pubblici), secondo cui i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, dovranno affidare obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture:

  • nell’ambito delle Unioni dei comuni, di cui all’art. 32 Tuel, ove esistenti;
  • ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

Tale norma si applicherà alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012 (comma 5).

Il comma 14 prevede che spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni.

Il comma 15 ha stabilito che costituiscono organi della Provincia il Consiglio e il Presidente, eliminando le Giunte.

Il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia sono qualificati come organi a elezione indiretta, in quanto il Consiglio sarà eletto dagli organi elettivi dei Comuni facenti parte del territorio della Provincia e il Presidente dallo stesso Consiglio tra uno dei suoi componenti (comma 16).

Tali organi dureranno in carica cinque anni e le modalità di elezione del Consiglio provinciale, che sarà composto da non più di dieci membri, e del Presidente saranno stabilite con legge entro il 31 dicembre 2012.

Le funzioni appartenenti alle Province, non rientranti tra quelle di cui al comma 14, dovranno esser trasferite, da parte dello Stato e delle Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, ai Comuni entro il 31 dicembre 2012.

L’obbligo di trasferimento ai Comuni di tali funzioni è limitato esclusivamente dall’esigenza di assicurarne l’esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost.), a garanzia del quale le stesse potranno essere esercitate dalle Regioni.

Decorso il termine del 31 dicembre 2012, in mancanza di trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni, potrà provvedere la Legge statale.

Il successivo comma 19 ha stabilito, inoltre, che lo Stato e le Regioni provvederanno altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l’esercizio delle funzioni trasferite, assicurando il necessario supporto di segreteria per l’operatività degli organi della Provincia.

Il comma 20 ha previsto una disciplina transitoria per le Province i cui organi elettivi siano in scadenza prima del 31 dicembre 2012, disponendo che alla scadenza del mandato e fino al 31 marzo 2013 verrà nominato un commissario ai sensi dell’art. 141 Tuel, mentre per quelli che saranno rinnovati successivamente troveranno applicazione le nuove disposizioni.

Il comma 21 ha previsto che i Comuni potranno istituire unioni o organi di raccordo per l’esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative, garantendo l’invarianza della spesa.

La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un Ente territoriale non previsto dalla Costituzione (ai sensi dell’art. 114 Cost. gli enti territoriali che compongo la Repubblica sono i Comuni, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato) deve essere esercitata a titolo esclusivamente onorifico e non può dare luogo a alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Costituiscono un’eccezione le Circoscrizioni dei Comuni superiori a 250.000 abitanti, di cui all’art. 2, comma 186, Legge finanziaria 2010.

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