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Art. 13 – Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (Imu)


Art. 13 Anticipazione sperimentale dell’IMU (Imposta municipale propria)

Il comma 1 ha anticipato al 2013 l’istituzione dell’Imu che coinvolgerà tutti i Comuni, sulla base degli artt. 8 e 9 del Dlgs. n. 23/11, disponendone l’applicazione in via sperimentale fino al 2014 e fissandone  l’applicazione a regime a partire dal 2015.

Il comma 2 indica il presupposto di imposta nel possesso di immobili di cui all’art. 2, Dlgs. n. 504/92, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze.

La norma ha definito l’abitazione principale come quell’immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

La disposizione ha chiarito che sono da intendersi come pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Il comma 4 ha disposto che il valore dei fabbricati deve essere calcolato moltiplicando la rendita catastale in vigore al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5% ai sensi dell’art. 3, comma 48, Legge n. 662/96, per il relativo moltiplicatore.

La norma ha individuato cinque moltiplicatori, ciascuno dei quali dovrà essere applicato ad una specifica categoria catastale.

Il comma 5 ha definito le modalità di calcolo del valore della base imponibile per i terreni agricoli, disponendo che tale valore dovrà essere calcolato moltiplicando per 130 il reddito dominicale risultante del catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutato del 25%.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Il comma 6 ha determinato l’aliquota di base dell’imposta in misura pari allo 0,76%.

La norma ha disposto che i Comuni, con delibera consiliare, potranno modificare tale aliquota sino allo 0,3%.

Il comma 7 ha disposto che per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota di base dell’imposta sarà di 0,36%.

I Comuni potranno disporne una variazione sino allo 0,2%.

Il comma 8 ha disposto una riduzione dell’aliquota di base dell’imposta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I Comuni potranno ridurre tale aliquota fino allo 0,1%.

Il comma 9 ha previsto la possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 % per gli immobili che non producono reddito fondiario (art. 43 Dpr. n. 917/86),  ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Il comma 10 ha introdotto la possibilità di detrarre 200 euro dall’ammontare dell’imposta dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale e ha individuato alcuni accorgimenti, tesi a limitare l’eventuale ricorso abusivo a questa forma di detrazione.

Con riferimento al biennio 2012-2013, tale detrazione potrà essere maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante abitualmente nell’abitazione principale.

Il maxiemendamento ha previsto che l’importo della detrazione possa aumentato, superando il l’importo di 200 euro previsto.

Il comma 11 ha disposto che spetterà ai Comuni svolgere le attività di accertamento e riscossione dell’imposta e ad essi spetteranno le maggiori somme derivanti dall’espletamento di tali attività (imposta, interessi o sanzioni).

Il comma 13 ha anticipato al 2012 l’entrata in vigore dell’imposta, precedentemente prevista a partire dal 2014.

Il comma 14 con riferimento al precedente regime di esenzioni e detrazioni relative all’ICI, ha disposto alcune abrogazioni che avranno effetto a partire dal 2012.

I commi 14-bis, 14-ter e 14-quater hanno modificato le disposizioni relative all’accatastamento di fabbricati rurali, prevedendo l’obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, abrogando conseguentemente il comma 21 della norma in esame.

Il comma 15 ha disposto l’obbligo per i Comuni, a partire dal 2012, di trasmettere annualmente al Ministero dell’Economia e delle Finanze tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie.

Il mancato rispetto di questo obbligo comporta il blocco, fino all’adempimento, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti.

Il comma 16 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’addizionale comunale all’Irpef, indicando l’Agenzia delle Entrate quale soggetto competente all’erogazione dei rimborsi dell’addizionale comunale all’Irpef, già richiesti e invalidando la prescrizione decennale eventualmente intervenuta.

Il comma 17 ha disposto la riduzione  del fondo sperimentale di riequilibro (art. 2 Dlgs. n. 23/11) e del fondo perequativo (art. 13 Dlgs. n. 23/11), nonché dei trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna.

La misura di tali riduzioni dovrà essere calcolata in modo da compensare il maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai Comuni derivanti dall’Imu.

I commi 18 e 19, modificati dal maxiemendamento, intervengono sui cespiti che alimentano il Fondo sperimentale di riequilibrio istituito dall’art. 2, comma 3, del Dlgs. n. 23/11, nonché sulle relative modalità di riparto.

Il comma 18 ha modificato la composizione del Fondo introducendo, nel novero dei gettiti che confluiscono nel fondo, anche la compartecipazione Iva.

Il comma 19-bis ha stabilito che per il triennio 2012-2014 il Dpcm., volto a stabilire le modalità di attribuzione ai Comuni del gettito derivante dall’Iva, sarà esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione a tale gettito.

Il comma 20 ha disposto l’incremento di 10 milioni di euro del fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all’acquisto della prima casa.

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