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Telelaser: l’attestazione dell’agente ha efficacia probatoria


Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 23212/11
di Calogero Di Liberto

Il telelaser è uno strumento idoneo a rilevare le violazioni dei limiti di velocità e la dichiarazione dell’agente, che attesti la riferibilità dell’infrazione ad uno specifico veicolo, ha efficacia probatoria.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un  Comune.

Nel caso di specie, a seguito dell’accertata violazione al Codice della strada da parte di un autista per mezzo di telelaser, il giudice aveva accolto il ricorso, in quanto a seguito della mancata emissione dello scontrino attestante i dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo, l’accertamento doveva considerarsi non provato. Tali dati, infatti, non erano stati rilevati automaticamente, ma erano stati inseriti manualmente dall’operatore.

Il giudice, inoltre, aveva contestato la non conformità dell’apparecchiatura alla norma (art. 345 del regolamento del c.d.s.), perché sprovvista di un rilevatore capace di fissare la velocità in modo chiaro ed accertabile.

Il telelaser, a differenza dell’autovelox, non è provvisto di rilevatore fotografico e, pertanto, non emette una fotografia che attesti la velocità e la targa dell’autoveicolo.

Il giudice di primo grado, inoltre, aveva affermato che l’attestazione dell’agente non poteva ritenersi inconfutabile, perché lo stesso era stato chiamato ad accertarne la velocità mentre l’auto era in movimento, durante l’orario notturno e in presenza di alto traffico.

Il Comune aveva presentato ricorso e il Tribunale d’appello aveva confermato la sentenza in primo grado.

L’Ente ha così presentato ricorso in Cassazione e i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, ritenendo legittimo l’uso del telelaser al fine di rilevare le violazioni dei limiti di velocità.

La Corte, già in precedenza aveva chiarito che:  “è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata ‘telelaser’, apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica” (Corte di Cassazione, sentenza n. 7126/06).

Inoltre, la Corte ha affermato che, nel caso di specie, sussistevano tutte le condizioni per poter ritenere che l’accertamento fosse stato effettuato in conformità alla normativa vigente e, pertanto, ha ritenuto errato il giudizio d’appello che aveva dichiarato inattendibile l’accertamento.

La Corte ha così accolto l’appello presentato, affermando il principio secondo il quale il telelaser è uno strumento idoneo a rilevare le violazioni dei limiti di velocità e l’attestazione dell’agente, circa la riferibilità dell’infrazione ad uno specifico veicolo, ha efficacia probatoria.

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