Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Segretari comunali: forniti alcuni chiarimenti su spese viaggi, incarichi e galleggiamento


Ministero dell’Interno – ex AGES – Pareri del 30 novembre 2011
di Alessio Tavanti

Il Ministero dell’Interno [ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali] ha fornito recentemente alcuni chiarimenti in merito al meccanismo di applicazione del c.d. “galleggiamento”, alla retribuzione degli incarichi ulteriori conferiti al segretario rispetto a quelli ordinari e alla possibilità di nominare quali direttori generali degli Enti sotto 100.000 abitanti.

Inoltre sulle spese per viaggi si è limitato a ribadire la valenza di quanto previsto dal Decreto prot. n. 25402/11 del 17 maggio 2011 il quale, recependo il parere della Ragioneria generale dello Stato, nota n. 54055/11, ha previsto che il rimborso delle spese di viaggio sia ammesso solo per i segretari che svolgono servizio (siano essi titolari, segretari in disponibilità incaricati di reggenza o supplenza, segretari a scavalco) presso sedi di segreteria convenzionate.

In merito alla prima questione, in particolare, l’ex Ages ha precisato che, a seguito della sottoscrizione del Ccnl 1 marzo 2011, l’inserimento della quota di retribuzione di posizione nello stipendio tabellare non rileva ai fini del calcolo della maggiorazione della retribuzione di posizione, né dell’applicazione del meccanismo del c.d. galleggiamento, per l’eventuale erogazione dei quali si dovrà tenere conto dell’indennità di posizione, così come definita dal CCNL del 16 maggio 2001.

L’art. 3, comma 7 dell’ultimo contratto, infatti, ha previsto che “Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ai soli fini dell’attuazione delle previsioni dell’art. 41, commi 4 e 5, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, trovano applicazione gli importi annui lordi complessivi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione del segretario, come definiti dall’art. 3, comma 2, del CCNL del 16 maggio 2001, relativo al biennio economico 2000 – 2001”.

L’ex Agenzia dei Segretari ha inoltre fornito chiarimento in merito alla possibilità di remunerare gli incarichi conferiti ai segretari comunali (in particolare a quelli di P.O. ex artt. 8 ss. Ccnl Regioni e Autonomie Locali del 31 marzo 1999), attraverso la corrispondente retribuzione di posizione in aggiunta al compenso previsto dall’art. 41, comma 4, del Contratto dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001.

Tale ultima diposizione, al comma 1, prevede “l’attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare”.

Il suddetto compenso “assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario”, restando, nella facoltà degli Enti, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, la possibilità di attribuire una maggiorazione del compenso.

Tale eventuale maggiorazione dovrebbe remunerare tutti gli incarichi ulteriori, eventualmente conferiti al segretario, ivi compresi quelli di P.O.

Pertanto deve essere esclusa la possibilità di riconoscere anche la relativa retribuzione di posizione per tali incarichi.

Infine, il Ministero ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di conferire le funzioni di direttore generale al segretario dopo l’entrata in vigore della Legge Finanziaria per il 2010.

Il legislatore aveva previsto per i Comuni, in adozione di specifiche misure di contenimento della spesa pubblica, la soppressione generalizzata della figura del direttore generale [ex art. 2, comma 186, lett. d)].

Tale vincolo è stato integrato dalla Legge n. 42/10, di conversione del Dl. n. 2/10 concernente “Interventi urgenti per Enti Locali e Regioni”, che ha previsto la soppressione della figura del direttore generale solo per i Comuni con meno di 100.000 abitanti, a far data dalla scadenza degli incarichi in essere alla data di entrata in vigore di tale norma (28 marzo 2010).

Tale previsione, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sezione controllo della  Lombardia, con i pareri nn. 593 e 594 del 2010,  deve ritenersi estesa anche alla fattispecie disciplinata dall’art. 108, comma 4, del Tuel, che  prevede la possibilità che il segretario comunale eserciti le funzioni di direttore generale.

La soppressione del ruolo istituzionale concerne, dunque, la figura del direttore generale sia esterno all’amministrazione comunale, che interno escludendo la possibilità che negli Enti con meno di 100.000 abitanti possa essere conferito il doppio incarico al segretario.

Pertanto, allo scadere dell’incarico attribuito al segretario comunale prima del 28 marzo 2010, non sarà più possibile, per tali Enti, conferire un nuovo incarico di direttore generale ad alcun soggetto.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni