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Diritto d’accesso: l’appaltatore può accedere ai registri di contabilità dell’opera pubblica


Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 8013/11
di Alessio Tavanti

I registri di contabilità, relativi all’esecuzione dell’opera appaltata, sono visionabili dall’appaltatore se necessari per la quantificazione dello stesso.

Non è consentito al contrario, l’accesso alla relazione riservata del direttore dei lavori in quanto atto, riferibile a situazioni di contenzioso potenziale o attuale, è idoneo a tutelare le esigenze di riservatezza in relazione alle ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante.

E’ quanto ha affermato il Tar con la sentenza in commento, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da una società, al fine di ottenere l’ostensione della documentazione inerente l’esecuzione dei lavori.

La società ricorrente, facente parte di un consorzio per la realizzazione di interventi infrastrustrutturali connessi al “G8”, aveva presentato istanza d’accesso al fine di poter visionare la documentazione amministrativa e contabile, in conseguenza della controversia sorta relativamente alla quantificazione dei corrispettivi a essa dovuti.

L’Amministrazione aveva negato l’accesso alla relazione riservata del direttore dei lavori, con riferimento all’art. 13, comma 5, del Dlgs. n. 163/06, sia ai registri di contabilità in ragione del fatto che gli stessi contenevano anche la controdeduzioni del direttore dei lavori, sulle riserve dell’impresa, successivamente esplicitate nelle citate relazioni riservate.

La società ha presentato ricorso, lamentando, con specifico riguardo ai registri di contabilità, l’insussistenza di qualsivoglia ragione di riserbo, atteso che le controdeduzioni devono logicamente essere conoscibili dall’appaltatore, in quanto finalizzate a consentirgli di valutare se confermare o meno le riserve in calce al conto finale.

Il Tar ha chiarito, in primo luogo, che tra i documenti amministrativi e contabili relativi all’esecuzione di un appalto di lavori non può essere compresa la relazione riservata del direttore dei lavori.

Il divieto di accesso a tale atto, infatti, trova giustificazione nella finalità di favorire l’eventuale perfezionamento dell’accordo bonario e, più in generale, nel fatto che rappresenta “strumento di tutela dei propri interessi, del quale l’amministrazione dispone nell’eventuale contenzioso che l’appaltatore intenda istaurare per il riconoscimento delle riserve e per il pagamento del prezzo integrale dell’opera.”(Cons. Stato, Ad. Plen. n. 11/07).

Tale atto, quindi, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. n. 163/2006, è compreso tra quelli esclusi dall’accesso e da ogni altra forma di divulgazione, essendo equiparabile ai “pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del presente Codice”, anch’essi non ostensibili, perché riferiti ad un contenzioso potenziale o attuale con l’appaltatore e investiti dalle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante.

Diversamente, con riferimento ai registri di contabilità, il giudice amministrativo ha ritenuto non sussistere ragioni ostative alla divulgazione dei suddetti registri, essendo le “motivate deduzioni” in esso annotate dal direttore dei lavori, principalmente rivolte all’esecutore dell’opera pubblica, che quindi è legittimato a consultare tali atti anche al fine di quantificare le proprie pretese creditorie.

Il Tar ha, pertanto, accolto il ricorso presentato dalla società, consentendo il diritto di accesso relativamente ai registri di contabilità, in quanto essendo atti necessari ai fini della quantificazione delle pretese creditorie.

I giudici, al contrario, hanno negato l’accesso alla relazione riservata del direttore dei lavori, in quanto atto riferibile a situazioni di contenzioso potenziale o attuale con l’appaltatore e per tale motivo soggetto alle stesse esigenze di riservatezza che tutelano le ragioni di ordine patrimoniale della stazione appaltante.

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