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Aziende speciali: se ricevono contributi da parte del Comune non possono erogare compensi ai membri del CdA


Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione n. 598 dell’11 novembre 2011
di Caponi Federica 

Nel caso in cui l’azienda speciale di un Ente locale riceva contributi a carico del bilancio dell’Ente stesso, anche per la retribuzione del personale trasferito all’Azienda speciale e per la realizzazione di alcuni interventi, ai membri del consiglio di amministrazione non potrà essere erogato alcun compenso, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 del Dl. n. 78/10.

Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti della Lombardia, con la Deliberazione in commento, con la quale ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviata dal Presidente di una Provincia, relativamente alla corretta interpretazione dell’art. 6, comma 2 e 3 del citato Decreto.

Il Presidente ha precisato che la Provincia ha un’azienda speciale cui è stato affidato il servizio di formazione professionale.

L’azienda è stata iscritta nell’elenco delle P.A. pubblicato dall’Istat, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/09 e che la stessa riceve contributi a carico del bilancio della Provincia per la retribuzione di personale che la Regione Lombardia ha trasferito all’Ente e che è stato a sua volta trasferito all’Azienda speciale.

Inoltre, l’azienda riceve contributi provinciali anche per la realizzazione di alcuni interventi.

I magistrati contabili hanno chiarito che l’art. 6 del Dl. n. 78/10 persegue la finalità di razionalizzare la spesa pubblica.

In particolare, il comma 2 ha previsto che dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Decreto) “la partecipazione agli organi collegiali anche di amministrazione degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche (…) è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”.

La Corte ha ricordato che tale disposizione è stata ritenuta applicabile alle istituzioni, considerato che le risorse che le stesse utilizzano sono provenienti in larga misura, se non totalmente, dall’ente locale di riferimento (Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia n. 1065/2010/PAR; Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, n. 244/2011/PAR; Corte dei Conti, sez. contr. Emilia-Romagna n. 10/2011/PAR; Corte dei Conti, sez. contr. Piemonte n. 61/2011/SRCPIE/PAR).

I magistrati contabili hanno affermato che, alla stregua del richiamato comma 2, dell’art. 6 del citato Decreto, “non è più possibile attribuire alcun compenso ai soggetti che facciano parte di organi collegiali, non solo delle istituzioni, ma anche delle aziende speciali comunali (C. Conti sez. contr. Lombardia deliberazione n. 155/2011/PAR) e delle aziende speciali consortili (C. Conti sez. contr. Lombardia deliberazione n. 361/2011/PAR del 15 giugno 2011)”.

La Corte ha infatti chiarito che con riferimento alla fattispecie prospettata dal Presidente della Provincia, poiché l’azienda riceve contributi da parte della Provincia e della Regione, diventa irrilevante l’ulteriore circostanza che l’Ente strumentale sia anche inserito nel conto economico consolidato, trovando applicazione il comma 2 del citato art. 6 e, quindi, “l’incarico ricoperto dai rappresentanti del consiglio di amministrazione dell’ente deve essere qualificato come onorifico”.

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