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Sanzioni: la mancata riscossione per un ritardo del Prefetto non dà diritto al Comune di ottenere il risarcimento


Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 22401/11
di Calogero Di Liberto

Il Comune non vanta un diritto di credito sulle somme derivanti dall’applicazione di sanzioni per violazione del codice della strada e di essere risarcito per la perdita degli introiti pecuniari derivanti dalla riscossione delle stesse dovuta al ritardato adempimento del Prefetto.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con la quale ha rigettato il ricorso presentato da un Comune per ottenere il risarcimento, da parte del Ministero dell’Interno, delle somme derivanti dalla mancata riscossione delle sanzioni, imputabile a ritardi e omissioni commessi dalla Prefettura.

Nel caso di specie, la Prefettura aveva ritardato la formazione dei ruoli e la notificazione delle cartelle esattoriali, portando a prescrizione le contravvenzioni e quindi alla conseguente impossibilità della riscossione delle relative sanzioni amministrative.

Il Comune, destinatario dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate, a seguito della mancata riscossione delle somme da esse derivanti, aveva citato in giudizio il Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso e lo stesso aveva fatto la Corte di Appello, alla quale il Comune si era rivolto impugnando la sentenza del Tar.

Il Comune ha così proposto ricorso in Cassazione, chiedendo il riconoscimento della tutela risarcitoria del suo diritto di credito.

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato in quanto il Comune si era definito “creditore” erroneamente delle somme provenienti dal procedimento sanzionatorio amministrativo.

L’Ente, infatti, non ha natura imprenditoriale a fini di lucro, né il procedimento sanzionatorio è finalizzato ad assicurare la realizzazione di alcun credito all’Ente.

Secondo la Cassazione, la tutela risarcitoria richiesta dal Comune presupporrebbe l’esistenza di un credito e la sua correlazione a un rapporto obbligatorio intercorrente tra creditore e obbligato.

Inoltre, tale rapporto obbligatorio presupporrebbe l’esistenza di una relazione tra creditore e debitore che, nel caso di specie, non esiste poiché da un lato, il procedimento sanzionatorio è diretto alla prevenzione e alla repressione di condotte illecite e, dall’altro, la sanzione pecuniaria inflitta non obbliga il debitore direttamente nei confronti del creditore.

I proventi derivanti da sanzioni pecuniarie amministrative sono destinate a determinati fini che rientrano nella sfera d’attribuzione del Comune e allo stesso è affidato l’accertamento delle violazioni.

Secondo la Corte “quello rappresentato dal Comune è un interesse di mero fatto, non differenziato dagli interessi generali (…) il Comune non vanta un diritto di credito avente ad oggetto le somme riscosse o da riscuotere all’esito del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/81, né una posizione differenziata, giuridicamente protetta rispetto alle attività demandate al Prefetto nel corso del procedimento stesso”.

Il Comune non vanta un diritto di credito sulle somme derivanti dall’applicazione di sanzioni per violazione del codice della strada e, pertanto, non è legittima la pretesa dell’Ente stesso di essere risarcito per la perdita di introiti derivante dalla mancata riscossione delle sanzioni pecuniarie, a causa del mancato avvio dell’iter procedurale da parte della Prefettura.

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