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Gare: è legittima la clausola del bando che prevede modalità alternative di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale


Tar Sicilia Catania, sez. III, sentenza n. 2565/11
di Chiara Zaccagnini

E’ legittima la clausola di un bando di gara per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio, nella parte in cui prescrive l’obbligo, in alternativa alla dimostrazione della capacità tecnico – professionale del concorrente mediante la dichiarazione del fatturato pregresso, di aprire uno sportello all’interno della sede camerale.

Questo è il principio affermato dal Tar con la sentenza in commento, con la quale ha respinto il ricorso presentato da una Banca per l’annullamento della determinazione di aggiudicazione definitiva di un appalto.

Nel caso di specie, la Camera di Commercio aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di cassa dell’Ente.

Avverso la determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto ha proposto ricorso una Banca, lamentando l’illegittimità della previsione contenuta nel bando di gara con la quale la stazione appaltante avrebbe sostituito, alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale del concorrente. (da comprovare mediante la presentazione dell’elenco dei principali servizi svolti nel triennio antecedente con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari) con una mera promessa di apertura di uno sportello bancario all’interno della sede della Camera di Commercio, che secondo la ricorrente poteva provare capacità tecnica e professionale del partecipante.

Al contrario, secondo la stazione appaltante, ai fini di comprovare la capacità tecnico-professionale dei partecipanti, la mancata presentazione della documentazione relativa ai servizi non era preclusiva ai fini dell’ammissione alla gara, essendo sufficiente, in alternativa, l’assunzione dell’obbligo di aprire uno sportello all’interno della sede camerale.

La ricorrente ha sostunuto anche che il bando sarebbe illegittimo in quanto non è stato rispettato il riparto tra i criteri di selezione degli offerenti e quelli di aggiudicazione, ovvero l’impegno ad aprire uno sportello all’interno della sede camerale è stato utilizzato sia come criterio di valutazione della capacità tecnica e professionale dell’Ente, che dell’offerta.

I Giudici amministrativi, con riguardo all’ illegittimità del bando nella parte in cui prevedeva in alternativa alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale, mediante la dichiarazione del fatturato precedente, l’assunzione dell’obbligo di aprire uno sportello all’interno della sede camerale, hanno precisato che “La richiesta di dimostrazione del fatturato pregresso costituisce solo uno dei criteri previsti dall’art. 42 del d.lgs. n. 163/06, al fine di comprovare la capacità tecnica e professionale della ditta partecipante, essendo prevista, nello stesso articolo 42, un’ampia gamma di criteri alternativi, tutti atti a dimostrare il possesso del requisito richiesto“.

il Tar, tra i criteri alternativi, previsti dal citato art. 42 del Codice, può essere incluso “obbligo di aprire uno sportello all’interno delle Camera di Commercio, impegno che presuppone il possesso di attrezzature, mezzi tecnici nonché risorse umane, di cui l’offerente dispone per l’esecuzione dell’appalto”.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stazione appaltante può indicare requisiti differenti rispetto a quelli normativamente fissati sulla base della specificità del servizio da appaltare, “ciò anche in vista di una maggior tutela dell’interesse pubblico perseguito, in quanto rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, il potere di fissare requisiti di partecipazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli legali, salvo il limite della logicità e ragionevolezza di quanto richiesto, nonché della pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito, in modo da non restringere la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5653/09).

Il requisito richiesto appare congruo rispetto allo scopo perseguito dall’Amministrazione, di ottenere la prestazione di un servizio agile e competitivo, che un’impresa, pur di recente costituzione, può fornire se collocata all’interno dell’Ente appaltante, a stretto contatto con gli utenti del servizio.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno chiarito che, nel caso di specie, le prescrizioni del bando hanno garantito la più ampia platea di partecipanti, consentendo in tal modo di superare le posizioni di privilegio di aziende consolidate nel mercato, a svantaggio di quelle di recente costituzione che offrono, in ogni modo, le garanzie di capacità tecnico professionale richieste.

Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi, il Tar ha affermato che “la circostanza che la lex specialis preveda l’attribuzione di un punteggio, in sede di individuazione dei parametri tecnici per l’attivazione di uno sportello dedicato all’interno dell’Ente appaltante, non contrasta con la previsione di tale elemento tra i requisiti di ordine generale, in alternativa alla dimostrazione del fatturato pregresso, in quanto, da un lato, ad esso la stazione appaltante attribuisce valenza determinante ai fini della efficienza del servizio e, dall’altro lato, da ciò, risulta garantita la par condicio in quanto tutti i partecipanti alla gara, anche quelli in possesso del richiesto fatturato pregresso, potrebbero obbligarsi all’apertura dello sportello interno, conseguendo così la corrispondente valutazione tecnica ed il relativo punteggio”.

Il Tar ha rigettato il ricorso dalla banca ricorrente, dichiarando legittima la/clausura del bando di gara che prevede modalità) alternative di dimostrae di dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale alternativi a quelli indicati dall’art. 42 del Dlgs. n. 163/06, in ragione della specificità del servizio da appaltare, anche al fine di tutelare l’interesse pubblico perseguito.

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