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Turn over: per le SR della Corte dei Conti devono essere considerate nel limite del 20% anche le assunzioni a tempo determinato


Corte dei Conti, Sezioni Riunite di controllo, Deliberazione n. 46 del 29 agosto 2011
di Federica Caponi

La Corte dei Conti, Sezioni Riunite ha precisato che i Comuni assoggettati al Patto di stabilità devono conteggiare nel limite del 20% della spesa sostenuta nel 2010 per il personale cessato anche le nuove assunzioni a tempo determinato effettuate nel 2011.

Tale pronunciamento della magistratura contabile ha “destato il panico” in moltissimi Enti che avevano (correttamente) interpretato l’art. 76, comma 7 del Dl. n. 112/08, come modificato dall’art. 14, comma 9 del Dl. n. 78/10, come vincolante solo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Alle Sezioni Riunite si sono rivolti i giudici contabili della sez. contr. della Lombardia a seguito di una richiesta di chiarimenti inviata da un Comune, in merito all’interpretazione dell’art. 14, comma 9, del citato Decreto n. 78/10.

La Sezione regionale ha rilevato che in merito a tale questione esisteva un difforme orientamento tra la sezione lombarda e quella della Campania e, per questo motivo, i magistrati della Lombardia hanno rimesso la questione alle Sezioni Riunite affinché facessero definitivamente chiarezza.

La questione posta all’attenzione della Corte dei Conti attiene alla verifica in merito a se per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, del Dl. n. 78/10 ponga il vincolo di spesa al turn over del personale (20% del valore economico delle cessazioni intervenute nell’anno precedente), esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero anche per altre tipologie di rapporto di lavoro.

Tale disposizione, modificando il comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, stabilisce che dal 1° gennaio 2011 “è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di assunzione è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”, con riferimento alle cessazioni verificatesi nel 2010.

Su tale questione, la Corte dei Conti Lombardia aveva precisato che l’inciso inserito dal Legislatore “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contrattuale” si riferisse non soltanto alle assunzioni vietate in caso di incidenza di spesa di personale pari o superiore al 40% di quelle di parte corrente, ma anche per la quantificazione del limite del 20%, in quanto tutte le spese sostenute per le assunzioni a qualsiasi titolo devono essere considerate spesa di personale (Deliberazione n. 167/11).

La Corte dei Conti della Campania però, con la Deliberazione n. 246/11 aveva sostenuto che per la quantificazione del limite del 20% dovessero essere considerate esclusivamente quelle a tempo indeterminato.

Le Sezioni Riunite hanno precisato che il vincolo di spesa del 20% deve essere riferito alle assunzioni di personale avvenute a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

La dizione letterale e i profili di ordine sistematico della norma, collocata all’interno della disciplina del patto di stabilità, inducono a ritenere che la percentuale del 20% sia di natura strutturale e riferita all’intero complesso delle spese di personale, come concepito dal Legislatore ai fini della verifica del rispetto dei canoni del patto stesso.

Secondo i giudici, la finalità del Legislatore consiste nella riduzione complessiva della categoria di spesa, avente ad oggetto la retribuzione del personale e gli oneri accessori.

In quest’ottica, quindi, sarebbe indifferente la tipologia contrattuale, rilevando esclusivamente il risultato in termini di saldi economici e finanziari.

Tale interpretazione ha già prodotto in moltissimi Enti gravi conseguenze, in quanto non consente concretamente di poter continuare a garantire lo svolgimento ordinario di numerosi servizi e tale problematica, tra l’altro, è stata sostanzialmente “prevista” dagli stessi giudici.

I magistrati contabili hanno prima “ricordato” (non rilevando il paradosso?) che comunque le modalità di assunzione (e quindi la scelta se assumere a tempo determinato o indeterminato, piuttosto che con altre tipologie contrattuali) sono rimesse “alle scelte pianificatorie e di ottimizzazione degli organici” che devono essere compiute autonomamente dagli Enti (come? Se vengono posti dal Legislatore statale vincoli così stringenti che incidono pesantemente sulle scelte gestionali e organizzative tanto da farle rimanere solo sulla carta scelte “autonome”), e poi rilevato che “invero limiti così rigidi ed indiscriminati per la sostituzione del personale cessato possono produrre grave pregiudizio nella continuità e negli standard qualitativi e quantitativi dei servizi resi alle collettività locali”.

Nonostante questo, le Sezioni Riunite hanno precisato che “relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del Dl. n. 78/11, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.

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