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Riforma Brunetta: le novità introdotte dal Decreto correttivo


Dlgs. n. 141/11
di Federica Caponi

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 194/11, il Dlgs. n. 141/11, concernente “Modifiche ed integrazioni al Dlgs. n. 150/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge 4 marzo 2009, n. 15”, entrato in vigore il 6 settembre 2011.

Una della maggiori novità, contenute nel Decreto in commento, riguarda lo slittamento delle fasce di merito previste dalla Riforma Brunetta al 2014.

Il Legislatore infatti ha previsto che la differenziazione retributiva in fasce si applicherà a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009” e, considerato il blocco della contrattazione disposto dal Dl. n. 78/10 fino al 2013, di fatto le fasce di merito saranno applicabili non prima del 2014 (art. 6 del Decreto in commento).

Tale disposizione stabilisce inoltre che nelle more dei rinnovi contrattuali, potranno essere “utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16, comma 5, del Dl. n. 98/11”.

Tale norma ha previsto che gli Enti [che a seguito di processi di “razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche” ottengano eventuali economie] possano utilizzare annualmente il 50% di tali risparmi “per la contrattazione integrativa per l’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del Dlgs. n. 150/09”.

Anche gli Enti Locali pare possano utilizzare tali eventuali risparmi per incentivare il proprio personale, ma tale possibilità deve essere attuata tenendo conto dei vincoli posti dal Dl. n. 78/10, in merito all’ammontare del fondo incentivante per gli anni 2011-2013, che non potrà essere superiore al fondo 2010 e alla retribuzione massima che potrà essere erogata ai propri dipendenti ai sensi dell’art. 9, comma 1, del citato Decreto.

Art. 1 – Modifica all’art. 19 del Dlgs. n. 165/01

Il Decreto correttivo della Riforma Brunetta ha modificato l’art. 19 del Dlgs. n. 165/01 (Tu. sul pubblico impiego) introducendo il comma 6-quater, “facendo chiarezza” sulle questioni relative alle percentuali che devono essere rispettate dagli Enti per l’affidamento di incarichi dirigenziali.

Il nuovo comma ha stabilito infatti che gli Enti locali, che risulteranno collocati nella classe di virtuosità [in base al Dm. che verrà emanato ai sensi del Dl. n. 98/11] potranno affidare incarichi dirigenziali (ex art. 110, comma 1, Dlgs. n. 267/00) fino al 18% dei posti previsti in dotazione organica con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.

La norma ha precisato, inoltre, che fino all’emanazione di tale Decreto, gli Enti Locali che al 9 marzo 2011 abbiano affidato incarichi dirigenziali nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, superando le percentuali sopra indicate, potranno mantenere tali contratti fino alla scadenza.

Art. 2 – Modifica all’art. 19 del Dlgs. n. 150/09

Tale disposizione ha modificato la controversa norma della Riforma che prevede la differenziazione in fasce e l’obbligo di attribuire la parte prevalente della produttività a favore dei dipendenti posizionati in fascia alta.

Il Decreto correttivo ha novellato il comma 6 dell’art. 19 del Decreto, stabilendo che gli Enti con meno di 15 dipendenti non sono obbligati ad applicare un sistema di valutazione con distinte fasce di merito.

Il testo previgente prevedeva tale facoltà per gli Enti con meno di 8 dipendenti.

E’ stata confermata l’esenzione dalla differenziazione in fasce anche per gli Enti con meno di 5 dirigenti e l’obbligo per tutti gli Enti di garantire l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente”.

Quindi, fasce di merito non per tutti, ma valido per tutti l’obbligo di attribuire la quota prevalente della produttività ai migliori.

E’ necessario ricordare che anche questo vincolo ovviamente deve essere applicato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Dl. n. 78/10.

Art. 3 – Modifica all’art. 31 del Dlgs. n. 150/09

All’art. 31 è stato aggiunto un inciso al comma 2 che richiama gli Enti al rispetto dei vincoli sopra descritti.

Art. 4 – Modifica all’art. 65 del Dlgs. n. 150/09

Tale disposizione ha corretto un errore materiale in quanto la disposizione di cui all’art. 65 della Riforma Brunetta, al comma 4, rinviava erroneamente all’art. 30 e non come avrebbe dovuto all’art. 31, comma 4.

A proposito degli obblighi degli Enti in materia di sistema di valutazione, è necessario ricordare che il citato art. 31, al comma 5, stabilisce che gli Enti Locali entro il 31 dicembre 2011 dovranno trasmettere i dati relativi alla attribuzione al personale dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata, che verificherà l’efficacia delle norme adottate dagli Enti in attuazione dei principi contenuti nella Riforma Brunetta (artt. 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma 1), anche al fine di promuovere l’adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.

Art. 5 – Interpretazione autentica dell’art. 65 del Dlgs. n. 150/09

Il Decreto correttivo ha chiarito che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti al 15 novembre 2009.

I contratti decentrati stipulati dopo tale data (ovviamente) sono vincolati al rispetto delle disposizioni introdotte dalla Riforma Brunetta.

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