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Decreto sviluppo: le novità di interesse per gli Enti locali


Art. 4 – Costruzione delle opere pubbliche

Il Dl. n. 70/11 ha aggiunto il comma 9-ter al citato art. 40, il quale ha previsto che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne devono dare comunicazione all’Autorità che, nel caso in cui ritenga che le stesse siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

La Legge di conversione del Dl. n. 70/11 ha aggiunto all’art. 42 (“Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi”) del Dlgs. n. 163/06, il comma 3-bis, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’amministrazione digitale”), la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lett. a), della norma in commento rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, secondo il modello predisposto e pubblicato dall’Autorità nel sito informatico presso l’Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dall’avvenuto rilascio.

Le stazioni appaltanti, che risulteranno inadempienti saranno sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822, se rifiuteranno od ometteranno, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545, se forniranno informazioni od esibiranno documenti non veritieri, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 11, del Dlgs. n. 163/06.

Il Decreto sviluppo ha modificato la disciplina dettata dall’art. 46 del Codice, introducendo il nuovo comma 1-bis e sostituendo la precedente rubricazione con “Documenti  e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione”.

Il nuovo comma 1-bis ha stabilito che la  stazione  appaltante  è tenuta ad escludere i candidati o i

concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Infine i bandi e le lettere di invito non dovranno contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione.

Dette prescrizioni, secondo il disposto introdotto dal Dl. n. 70/11, sono comunque nulle.

Pertanto, secondo la riformulata disposizione dell’art. 46 del DLgs. n. 163/06, i bandi e i disciplinari di gara non potranno contenere clausole di esclusione dei concorrenti che non siano fondate su obblighi normativi o su adempimenti che garantiscano i principi di completezza e di segretezza delle offerte.

Il Dl. n. 70/11 aveva modificato l’art. 48 (“Controlli sul possesso dei requisiti”) del Codice dei contratti, aggiungendo il comma 2-bis, il quale stabiliva che i soggetti competenti dovevano provvedere, secondo le  modalità indicate dall’Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’amministrazione digitale”), la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti.

Inoltre, secondo il nuovo comma 2-ter le stazioni appaltanti erano tenute a verificare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 2-bis presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel caso in cui la relativa documentazione sia disponibile.

In sede di conversione tali disposizioni sono state abrogate, mentre è stato aggiunto, al comma 1, un ulteriore periodo, secondo il quale le stazioni appaltanti, in sede di controllo, sono tenute a verificare il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico (ex art. 7, comma 10), ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale.

Per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso della capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 42, comma 1, lett. a), del Dlgs. n. 163/06, è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita ai sensi dell’art. 62-bis del Dlgs. n. 82/05 (“Codice dell’amministrazione digitale”).

Il Dl. n. 70/11 ha modificato l’art. 64 del Dlgs. n. 163/06, introducendo il comma 4-bis, il quale ha previsto che le stazioni appaltanti devono predisporre i bandi sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall’Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l’indicazione delle cause tassative di esclusione, secondo il citato art. 46, comma 1-bis, del Codice.

Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, devono motivare espressamente la scelta di derogare al bando – tipo.

All’art. 74 (“Forma e contenuto delle offerte”) del Codice [ il quale stabilisce che le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale] è stato aggiunto il comma 2-bis, che ha stabilito che le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l’utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard sopra descritti.

In sede di conversione è stato aggiunto all’art. 81 (“Criteri per la scelta dell’offerta migliore”) del Codice, il comma 3-bis, secondo cui l’offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato abrogato il comma 2, lett. g) dell’art. 87 (“Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse”) del Dlgs. n. 163/06, che stabiliva che le giustificazioni potevano riguardare, a titolo esemplificativo, il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali o in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro era determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione, è stato abrogato.

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