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Debito fuori bilancio: non è ammissibile a fronte di una perdita evidenziata da una società strumentale


Corte dei conti, Sez. Regionale controllo Liguria, Deliberazione n. 56/11
di Chiara Zaccagnini

Non è ammissibile il riconoscimento di un debito fuori bilancio (ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/00) a fronte di una perdita di una società strumentale interamente partecipata dal Comune.

Questo è quanto chiarito dalla Corte dei Conti della Liguria, nella Deliberazione in commento, con la quale ha risposto a un chiarimento avanzato dal Sindaco di un Comune circa l’ammissibilità del riconoscimento di un debito fuori bilancio, al fine di ricapitalizzare una società in house interamente partecipata dall’Ente locale.

La Corte ha ricordato che l’art. 194, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/00 prevede espressamente la possibilità di riconoscere legittimamente debiti fuori bilancio per “ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali”.

Ai fini dell’applicabilità dell’art. 194, comma 1, lett. c), del Tuel è necessario distinguere tra operazioni di ripiano perdite e operazioni di ricostituzione del capitale sociale, essendo inquadrabili, nella fattispecie normativa prevista dal citato art. 194, le sole operazioni di ricapitalizzazione.

Come già affermato dalla stessa Sezione (regionale) nel parere n. 2/05, il ripiano delle perdite indica “qualsiasi modalità utile per colmare un disavanzo di gestione, cui può provvedersi con apporti finanziari anche senza specifica causa”, mentre la ricapitalizzazione identifica le “operazioni di ricostituzione del capitale sociale originariamente deliberato dai soci per la costituzione della società”.

Pertanto, la distinzione tra operazioni di mero ripiano delle perdite e operazioni di ricapitalizzazione assume rilevo ai fini dell’applicabilità del citato art. 194, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/00, il quale introduce un’elencazione, tassativa, dei casi in cui sia possibile riconoscere debiti non previsti in sede di programmazione annuale.

La natura tassativa di tale elencazione implica che il richiamo alle sole società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali, escluda ex se qualsiasi estensione analogica a società che dall’Ente vengono qualificate come strumentali.

Come ribadito più volte, il requisito della strumentalità sussiste “allorquando l’attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo” e per il perseguimento dei loro fini istituzionali (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3766/09).

Pertanto, lo scopo di tale divieto è quello di “escludere che le società strumentali possano svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati perché se così fosse si creerebbe un’alterazione o una distorsione della concorrenza o del mercato”.

Il comma 2 dell’art. 13 del Dl. n. 223/06 impone alle società strumentali di avere un oggetto sociale esclusivo, con la precisazione che esso non deve essere inteso come divieto delle società multiutilities, ma come rafforzamento delle regola della esclusività (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4346/09; A.P. n. 1/08).

Tale divieto è giustificato dal fatto che esse rappresentano una longa manus delle amministrazioni pubbliche, operando essenzialmente per queste ultime e non già per il pubblico (Consiglio di Stato, sentenza n. 3766/09; sentenza n. 1600/08; Sez. VI, sentenza n. 215/09).

Al contrario, nel caso di servizio pubblico locale ciò che rileva è il rapporto trilaterale tra l’Amministrazione, la società e gli utenti.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4890/09), “nella concessione di servizi si instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti. In particolare nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell’(attività resa) all’Amministrazione (spetta a quest’ultima) compensare l’attività svolta dal privato”.

Numerose sezioni regionali di controllo della Corte si sono espresse più volte relativamente alla corretta imputazione contabile delle operazioni di ricapitalizzazione per ripiano delle perdite (Sez. contr. Puglia, n. 42/08; Sez. contr. Liguria n. 9/08), precisando che l’esatta collocazione in bilancio della spesa per l’operazione di ricapitalizzazione (non essendo la ricapitalizzazione per ripiano delle perdite un investimento) deve essere individuata nella spesa corrente e non in quella in conto capitale (Titolo I nell’intervento 08 relativo agli oneri straordinari della gestione corrente) in conformità a quanto previsto dalla classificazione dei codici SIOPE.

A sostegno di tale tesi, la Corte dei conti della Liguria ha richiamato il principio contabile n. 3, formulato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti locali, il quale ribadisce, al punto 95, che i trasferimenti per ripiano perdite delle società partecipate devono essere classificati nel prospetto di conciliazione, alla voce E 28 relativa agli oneri straordinari della gestione corrente, e che i costi rilevati in tale voce trovano conciliazione con gli impegni relativi all’intervento 05 del Titolo I della spesa destinato ai trasferimenti.

I Giudici contabili hanno chiarito che, a fronte di una perdita evidenziata da una società interamente partecipata dal Comune qualificata come società strumentale, non sia ammissibile il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. c), del Dlgs. n. 267/00, dovendo la ricapitalizzazione (ove l’Amministrazione discrezionalmente decidesse di ripianare la perdita) trovare allocazione nel bilancio dell’Ente tra la spesa corrente, al Titolo I, nell’intervento 08 concernente gli oneri straordinari della gestione corrente del bilancio, relativo all’esercizio nel quale si procede al versamento.

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