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Manovra bis: le disposizioni di interesse per gli Enti locali


di Federica Caponi, Calogero Di Liberto, Alessio Tavanti, Chiara Zaccagnini

È stata pubblicata sulla G.U. n. 188 del 13 agosto 2011 il Dl. n. 138/11, concernente “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, entrata in vigore il 13 agosto scorso.

Di seguito riportiamo le disposizioni della Manovra che interessano gli Enti locali, tra le molte novità sono previste nuove misure di semplificazione, tagli agli apparati politici, blocco del Tfr per i dipendenti pubblici, interventi in materia di società partecipate e altri provvedimenti finalizzati a garantire la stabilità finanziaria e il contenimento della spesa pubblica.

Art. 1 – Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

L’articolo si focalizza sul contenimento della spesa pubblica, disponendo un insieme di misure volte a ridurre le spese delle Amministrazioni dello Stato, tra le quali la riduzione degli organici dirigenziali.

I commi 8 e 9 hanno anticipato al 2012 gli effetti delle regole del patto di stabilità per gli Enti locali previsti all’art. 20, commi 2, 3 e 5, del Dl. n.98/11  con l’obiettivo di conseguire ingenti risparmi.

Il comma 16 è intervenuto in materia di pensionamento dei dipendenti pubblici, stabilendo che le previsioni di cui all’art. 72, comma 11, del Dl. n.12/08 dovevano essere applicate  anche per gli anni 2012, 2013 e 2014. La norma richiamata disponeva che, per il triennio 2009-2011, le P.A. potessero risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, con sei mesi di preavviso, una volta che il dipendente avesse compiuto 40 anni di servizio.

Il comma 17 ha ribaltato la logica seguita per il trattenimento in servizio del dipendente pubblico oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In particolare, ora si riconosce all’Amministrazione la facoltà di disporre, con decisione unilaterale e sulla base di esigenze organizzative e funzionali, il trattenimento in servizio del dipendente per un periodo massimo di due anni, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi; mentre, prima, era il dipendente che doveva presentare domanda di trattenimento in servizio.

Il comma 18 ha di fatto autorizzato le P.A. a disporre a favore di prefetti e dirigenti, in relazione a motivate esigenze organizzative, il passaggio ad altro incarico prima della scadenza di quello ricoperto, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità.

Il comma 19 è intervenuto in materia di mobilità, disponendo che il trasferimento del personale che ne fa domanda può essere disposto anche se la vacanza di organico sia in aera diversa da quella di inquadramento.

Il comma 20 ha disposto modifiche all’art. 18 del Dl. n. 98/11 che aveva introdotto un piano di allineamento graduale dell’età di pensionamento delle lavoratrici del settore privato a 65 anni, così come già previsto per le dipendenti pubbliche, entro 8 anni a partire dal 2020. In particolare il comma in esame ha anticipato l’avvio di questo piano di parificazione dell’età pensionabile al 2016 anziché al 2020.

Il comma 24 è intervenuto introducendo un nuovo particolare regime in ordine alla definizione delle festività laiche, le celebrazioni nazionali  e le festività patronali. La norma ha disposto che annualmente interverrà un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a definire le date in cui ricorreranno le festività introdotte con legge dello Stato, nonché le celebrazioni nazionali e le festività patronali. In particolare, la disposizione prevede che le date in cui si celebreranno tali festività dovranno essere individuate in modo che “esse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica”.

Il comma 29 ha disposto la possibilità che l’Amministrazione pubblica, per motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive, possa disporre il trasferimento del dipendente, nel rispetto dei criteri indicati dalla contrattazione collettiva di comparto. Per tutte le amministrazioni il trasferimento è consentito all’interno del territorio regionale di riferimento, per il solo personale del Ministero dell’interno lo stesso potrà essere disposto anche al di fuori del territorio nazionale. La presente disposizione non si applica ai magistrati

Il comma 32 ha integrato l’art. 19, comma 2, del Dl. n. 165/01 in materia di incarichi di funzione dirigenziale nelle Amministrazioni dello Stato che prevedeva la possibilità che l’incarico avesse una durata inferiore ai tre anni previsti, qualora il termine coincidesse con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Il comma 32 dell’articolo in esame ha disposto che in tali casi, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, l’ultimo stipendio va individuato nell’ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell’incarico avente durata inferiore a tre anni. Questa disposizione si applica ai soli incarichi decorrenti a partire dal 1° ottobre 2011.

Art. 3- Abrogazione delle indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle professioni e delle attività economiche

Il comma 1 della norma dispone che in attesa della revisione dell’art. 41 Cost., Comuni, Province, Regioni e Stato, dovranno provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto in commento, ad adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

  • vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
  • contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
  • danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
  • disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
  • disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

A decorrere dal medesimo termine, di cui al comma 1 sono soppresse le disposizioni normative statali con esso incompatibili, con conseguente diretta applicazione degli istituti della Scia e dell’autocertificazione con controlli successivi (comma 3).

Nelle more della decorrenza del suddetto termine, l’adeguamento a tale principio potrà avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa.

Il comma 4 ha disposto che l’adeguamento di Comuni, Province e Regioni al predetto principio costituisce elemento di valutazione della virtuosità di tali Enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Dl. n. 98/11, convertito dalla Legge n. 111/11.

Al comma 5 la norma dispone, per gli ordinamenti professionali, un generale principio di liberalizzazione e apertura alla concorrenza, in particolare con riferimento all’accesso, alla formazione continua e ai tirocini, alle modalità di pattuizione dei compensi e alla tutela del cliente.

Le limitazioni all’accesso sono consentite solo per legge o per motivi di interesse pubblico.

Di particolare interesse le novità in materia di tirocinio per l’accesso alla professione, per il quale viene introdotto il diritto ad un equo compenso, nonché il limite massimo di durata individuato in tre anni.

Altro aspetto di particolare interesse riguarda la determinazione del compenso che dovrà essere fatta per iscritto prendendo a riferimento le tariffe professionali, pur ammettendone la possibilità di deroga.

Ciò non vale per gli Enti pubblici ai quali, per tale profilo, si applicano le tariffe determinate con Decreto del Ministro della Giustizia.

Ulteriore aspetto da sottolineare è quello relativo alla tutela del cliente che dovrà essere garantita anche dall’obbligo per il professionista di stipulare idonea assicurazione per responsabilità professionale i cui estremi della polizza devono essere resi noti al cliente.

La norma in commento al comma 6 ha previsto che l’accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa, e ha disposto al successivo comma 7 che le leggi vigenti che regolano tali aspetti dispongano in tal senso.

Al comma 8 è previsto che le restrizioni vigenti dovranno essere abrogate quattro mesi dopo l’entrata in vigore del presente decreto (13 dicembre 2011).

In tal senso al comma 9 tra le restrizioni oggetto di abrogazione sono indicate, fra le altre:

a)      l’attribuzione di licenze o autorizzazioni all’esercizio di una attività economica;

b)   il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione a esercitarla solo all’interno di una determinata area;

c)    l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all’esercizio della professione o di una attività economica;

d)   il divieto di esercizio di un’attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

e)    la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti.

Al comma 10 è disposto che le restrizioni non indicate al comma 9 potranno essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge n. 400/88, su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto (13 dicembre 2011).

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