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Assenze dal servizio: forniti chiarimenti dalla Funzione Pubblica


Funzione Pubblica, circolare n. 10/11
di Alessio Tavanti

 

La Funzione pubblica con la Circolare in commento ha fornito chiarimenti in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti con particolare riguardo al controllo mediante visita richiesta dall’Amministrazione, al regime della reperibilità rispetto al controllo e alle assenze per effettuare visite specialistiche, esami diagnostici o trattamenti terapeutici alla luce della nuova disciplina introdotta dal Dl. n. 98/11.

Infatti l’art. 16, commi 9 e 10, del suddetto Decreto ha novellato l’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01 intervenendo, in particolare, in merito:

  1. ai casi nei quali l’Amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia;
  2. al regime della reperibilità ai fini del controllo;
  3. alle modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici;
  4. all’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

 

1. I casi nei quali l’Amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia

Il nuovo comma 5 dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01, introdotto dall’art. 16, comma 9, del Dl. n. 98/11, rimette alla discrezionalità del dirigente responsabile la valutazione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia alle competenti strutture individuando la finalità generale del controllo e i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa.

Infatti, considerato l’obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell’assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Il dirigente nel valutare la condotta del dipendente, deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, ovviamente, da considerazioni di carattere personalistico.

Relativamente all’aspetto economico, l’introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà connesse alla copertura finanziaria per l’effettuazione delle visite (Corte costituzionale, sentenza n. 207/09).

Rispetto al regime previgente nel quale l’Amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, la nuova norma ha introdotto una maggiore flessibilità nella decisione dell’amministrazione, la quale può essere condizionata anche dalla situazione contingente.

Resta fermo. tuttavia, l’obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

2. Il regime della reperibilità ai fini del controllo

Il nuovo comma 5 bis dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01, concernente il regime della reperibilità rispetto al controllo disposto dall’Amministrazione, riprendendo la previsione del comma 5 del previgente art. 55 septies, demanda ad un Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e la disciplina del regime delle esenzioni dalla reperibilità.

In proposito, la Funzione pubblica ha precisato che continua ha trovare applicazione la discplina dettata dal Decreto ministeriale n. 206/09, recante “Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia”, la quale a partire dall’entrata in vigore del Dl. n. 98/11 è estesa applica anche al personale ad ordinamento pubblicistico di cui all’art. 3 del Dlgs. n. 165/01.

Il secondo periodo del comma 5 bis in esame ha previsto che “qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione..

La norma, in linea con le previsioni dei Ccnl di comparto, ha stabilito un obbligo di comunicazione preventiva all’Amministrazione nel caso in cui il dipendente debba assentarsi dal domicilio per i motivi in essa indicati.

La valutazione dei “giustificati motivi” che consentono l’allontanamento è rimessa all’Amministrazione di servizio, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta.

Il dirigente responsabile può sempre chiedere la documentazione a supporto dell’assenza dal domicilio che il dipendente deve essere in ogni caso in grado di fornire.

In caso di visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici il giustificativo deve consistere nell’ “attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo quanto previsto dal comma 5 ter dell’art. 55 del Dlgs. n. 165/01, ferma restando negli altri casi la facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la disciplina del Dpr. n. 445 del 2000 (in particolare, artt. 47 e 49).

In caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5 del Dl. n. 463/83, comma 14, il quale prevede la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

3. Le modalità di giustificazione dell’assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici

Il nuovo comma 5 ter dell’art. 55 septies del Dlgs. n. 165/01 ha previsto che “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

La norma ha introdotto un regime speciale rispetto a quello contenuto nel comma 1 dell’art. 55 septies, che prevede (per le assenze per malattia superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare) la giustificazione dell’assenza esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.S.N. introducendo la possibilità, nei casi di assenza per malattia per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che il relativo giustificativo possa consistere anche in una attestazione di struttura privata.

4. L’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina

L’art.16, comma 10, del Dl. n. 98/10 ha esteso l’applicazione dei commi 5, 5-bis e 5-ter dell’art. 55 septies che disciplinano i presupposti per la richiesta della visita fiscale, anche ai dipendenti in regime di diritto pubblico (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, vigili del Fuoco, professori e ricercatori universitari ecc.).

Tale estensione, come previsto dalla norma del Dl. n. 98/10, è espressamente limitata al suddetto aspetto restando le suddette categorie di dipendenti pubblici per il resto disciplinate dai rispettivi ordinamenti e quindi escluse dall’ambito di applicazione del Dlgs. n. 165/01.

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