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Società: anche per le partecipazioni indirette le eventuali controversie in materia di assunzione di personale sono di competenza del giudice amministrativo


TAR Basilicata, sez. I, sentenza n. 218/11

di Federica Caponi

Spetta al giudice amministrativo decidere le controversie in materia di assunzione di personale disposte dalle società partecipate dagli Enti Locali, sia che la società sia in house, che sia una partecipazione indiretta.

Anche quando la procedura di reclutamento non sia stata indetta direttamente dalla in house comunale,  la questione attiene ugualmente alla disciplina ex art. 18 del Dl. n. 112/08.

Tale norma ha imposto infatti alle società partecipate dagli Enti Locali di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. n.165/01.

Nel caso in cui una società interamente pubblica costituisca un altro organismo societario, assoggettato al pieno controllo, quest’ultimo è da ritenersi una mera articolazione operativa della società con la conseguenza che lo stesso è assoggettato agli stessi vincoli della società-madre, come se fosse direttamente questa a operare.

Questo l’importante principio sancito dal Tar Basilicata nella sentenza in commento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un concorrente a una procedura selettiva indetta da una società interamente partecipata da un organismo societario interamente partecipato da Enti Locali.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un laureato, indetta dal Consiglio di amministrazione di una società.

All’esito della procedura concorsuale, l’interessato si era classificato al terzo posto in graduatoria approvata con Deliberazione del CdA.

L’interessato ha impugnato tale atto di fronte al Tar, sostenendo che erano state violate alcune disposizioni contenute nel bando di gara e che vi era stato un difetto nell’istruttoria realizzata.

La commissione infatti secondo il ricorrente avrebbe verificato i plichi dei candidati e delle domande di ammissione in essi contenute prima ancora di specificare i criteri di valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa.

La società si è costituita in giudizio sostenendo preliminarmente che il giudice competente è quello ordinario e non il Tar, in quanto la stessa ha natura giuridica di diritto privato (controllata al 100% da un’altra società) e non gestisce alcun tipo di servizio pubblico locale, ma opera sul mercato come un qualsiasi altro imprenditore.

Il Tar ha preliminarmente chiarito che l’art. 18 del Dl. n. 112/08 ha imposto alle società interamente pubbliche o miste di adottare criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/01.

Tale norma impone infatti sia alle società in house di gestione di servizi pubblici locali, che a tutte le altre società partecipate dalle P.A. (in house strumentali o miste) di rispettare le procedure selettive pubbliche o comunque i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità per le nuove assunzioni o per il conferimento di incarichi a soggetti esterni.

Per quanto riguarda l’art. 18 e in particolare le problematiche connesse alla sua portata applicativa, è opportuno ricordare che la Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, con la Deliberazione n. 350/11 ha fornito interessanti chiarimenti in merito.

La disposizione contenuta nel citato Dl. n. 112/08 estende alle società pubbliche l’obbligo [sancito dal Legislatore a carico delle P.A. di cui all’art. 1 comma 2 del Tu. sul pubblico impiego (che non menziona le società pubbliche)] di conformarsi, nelle procedure di reclutamento, ai sopracitati principi di carattere pubblicistico.

L’attività amministrativa infatti deve sempre rispettare i principi di imparzialità, economicità e celerità del procedimento, pubblicità e trasparenza, nonché quello di separazione fra “politica” ed “amministrazione” nella composizione della commissione esaminatrice.

Tale disposizione ha infatti recepito l’orientamento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 29/06, verificando la legittimità di una norma regionale che prevedeva che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico locale, fossero obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli Enti Locali per l’assunzione di personale dipendente, aveva stabilito che tale disposizione era volta a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, in quanto interamente pubblica, ancorché formalmente privata, “può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici”.

Ne consegue che anche le società pubbliche devono adeguare la propria attività al tipico paradigma pubblicistico, scaturente dal rapporto fra la norma, l’esercizio di poteri autoritativi e la posizione giuridica soggettiva del privato coinvolto, che deve essere qualificata come interesse legittimo e, pertanto, sulle controversie sorte in merito è competente esclusivamente il giudice amministrativo.

Il Tar ha chiarito che nel caso di specie la società partecipata indirettamente dalla P.A., che ha indetto la procedura selettiva, può considerarsi una mera articolazione operativa della società interamente pubblica.

Nel merito, il Tar ha ritenuto che uno dei criteri adottati dalla commissione per la valutazione dei titoli fosse manifestamente illogico, dichiarando l’illegittimità della graduatoria finale di merito e della delibera di approvazione della stessa.

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