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Scuola: è punibile per truffa e falso ideologico il docente che firma il registro e si allontana


Corte di Cassazione, sez. V pen., Sentenza n. 27377/11

di Alessio Tavanti

Il professore che firma il registro di classe e si allontana dalla scuola è punibile per i reati di falso ideologico e truffa.

E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con  la quale ha respinto il ricorso presentato da un docente avverso la sentenza d’appello con la quale era stato condannato.

Nel caso di specie, il docente aveva firmato il registro di classe e successivamente si era allontanato senza garantire la prevista compresenza nelle ore di lezione all’insegnante titolare del corso, né la reperibilità.

In conseguenza di tale comportamento, era stato imputato per i reati di truffa, per aver indebitamente percepito la relativa retribuzione a fronte della sua mancata presenza in servizio, e falso ideologico per aver falsamente attestato la sua presenza in servizio.

La Corte ha chiarito che il reato di truffa è stato realizzato in quanto l’insegnante aveva tenuto una condotta fraudolenta per aver indotto in errore l’Amministrazione circa la sua presenza in servizio e indebitamente percepito la retribuzione.

Per quanto riguarda il reato di falso ideologico la Corte di cassazione richiamando la costante giurisprudenza ha affermato che il registro di classe fa fede circa le attività didattiche svolte e documenta la presenza del professore e degli allievi (art. 41, Rd. 965/24).

Tale registro “ha natura di atto pubblico in quanto costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti ed a documentare avvenimenti relativi all’amministrazione scolastica e in particolare a far fede “erga omnes”, quale attestazione di verità, dell’attività svolta in classe dall’insegnante nell’ esercizio della sua pubblica funzione, documentando oltre alla presenza degli allievi e dell’insegnante, che lo deve tenere firmando in corrispondenza delle ore di lezione, anche l’attività didattica svolta”. (Cass., Sez. V pen., sent. n. 790/96; Sez. V pen., sent. n. 34333/05)

Secondo la Corte, peraltro, non è possibile comparare la sottoscrizione del registro da parte dell’insegnante alla mera sottoscrizione di un foglio di presenza proprio perché con la sua sottoscrizione del registro l’insegnante non solo attesta la regolare presenza al lavoro, ma anche quali attività didattiche abbia effettuato in quell’ora di insegnamento.

La Corte ha rigettato il ricorso del docente, confermando la condanna per i reati di falso ideologico, stante la natura di atto pubblico del registro presenze, e di truffa derivante dall’aver indebitamente percepito la retribuzione nonostante l’assenza dal servizio.

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