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Permessi ex art. 33 Legge n. 104/92: forniti chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro


Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Interpelli nn. 21 e 24 del 2011

di Alessio Tavanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel fornire risposte a due diverse istanze di interpello (n. 21/11 e n. 24 /11) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla disciplina dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 come modificata dall’art. 24 della Legge n. 183/10 (c.d. Collegato lavoro)

In particolare, con il primo parere, il Ministero è stato chiamato ad esprimersi in merito alla questione del legittimo proporzionamento dei suddetti permessi in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

Il Ministero ha chiarito che i due istituti hanno natura e carattere totalmente diversi e non sono pertanto  “interscambiabili”, ciò sulla base delle differenti finalità cui sono preordinati.

Infatti, mentre le ferie costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.), la cui finalità risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari, diversamente le disposizioni di cui all’art. 33 della Legge n. 104/92, riconoscendo per i familiari che assistono persone con handicap il diritto ad un permesso mensile di tre giorni sono rivolte a garantire al disabile un’assistenza morale e materiale adeguata.

Pertanto, la fruizione delle ferie non può andare ad incidere sul godimento dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/92 e non appare possibile un proporzionamento di questi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.

Con il secondo parere, il Ministero ha, inoltre, fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 1 lett. a), della Legge n. 183/10 con riferimento al concetto di referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave.

In proposito, il Ministero ha ribadito che con tale dizione il riformulato art. 33, comma 3 della Legge n. 104/92 ha previsto che il diritto alla fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità”.

Infatti la suddetta disposizione normativa, pur non prevedendo più in maniera esplicita la continuità e l’esclusività dell’assistenza quali requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi, tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, ha teso a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.

In tal senso, peraltro, si era già espressa la Funzione Pubblica con la Circolare n. 13/10 (vedi Newsletter Self n. 1/11), oltreché il Consiglio di Stato che aveva definito il referente unico come il soggetto che assume “il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell’assistito” (Cons. Stato, parere n. 5078/08).

A ulteriore conferma di tale interpretazione, il Ministero ha osservato che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali, come nel caso dell’assistenza alternativi di entrambi i genitori nei confronti del figlio disabile.

I chiarimenti forniti dal Ministero sono stati resi in merito alla nuova disciplina dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92, introdotta dall’art. 24 del Collegato lavoro, il quale, in particolare è intervenuto sui seguenti aspetti:

–          riduzione dei soggetti aventi diritto ai permessi;

–          eliminazione del requisito relativo alla “continuità” ed “esclusività” dell’assistenza, nonché quello della “convivenza”;

–          riconoscimento di tale diritto ad un solo lavoratore dipendente, per l’assistenza alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, fatta eccezione ai genitori anche adottivi, che possono fruirne alternativamente anche all’interno dello stesso mese;

–          diritto del lavoratore alla scelta della sede del lavoro più vicina al domicilio della persona che deve assistere;

–          decadenza dal diritto qualora si accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni espressamente richieste per la fruizione dei permessi (art. 23, comma 7-bis, Legge n. 104/92, introdotto dall’art. 24 della Legge 183/10 con cui è stato riconosciuto al datore di lavoro il potere di accertare la legittimità della fruizione dei permessi);

–          l’obbligo per le P.A. di trasmettere, con cadenza annuale, al Dipartimento della Funzione pubblica dettagliate notizie attinenti i permessi fruiti dai propri dipendenti, per l’istituzione di apposita banca dati.

Si rammenta, rispetto a quest’ultimo aspetto, l’obbligo che ciascun Ente aveva di comunicare alle Prefetture entro il 10 luglio 2011, la percentuale del personale fruitore dei permessi per “assistenza a soggetti disabili” (ex Legge n. 104/92) sottoposto a verifica in fase di prima applicazione della nuova disciplina introdotta dall’art. 24 dellaLegge n. 183/10.

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