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Manovra correttiva 2011-2013: le disposizioni di interesse per gli Enti locali – parte II


Leggi la prima parte

Art. 18 – Interventi in materia previdenziale

La norma in commento ha apportato importanti modifiche alla disciplina in materia previdenziale.

Per le lavoratrici dipendenti l’età minima per accedere alla pensione di vecchiaia cresce progressivamente a partire dal 2020 fino al 2032, momento nel quale il requisito anagrafico toccherà quota 65 anni.

Dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl. n. 98/11) è stata abrogata la disciplina contenuta nella Legge n. 2/09, prevedendo la facoltà per il Ministero del Lavoro di concedere una somma pari alla differenza tra il trattamento di mobilità che sarebbe spettato in caso di applicabilità della Legge n. 223/91, e il trattamento ordinario di disoccupazione.

La disposizione in commento ha bloccato temporaneamente il meccanismo di perequazione automatica delle pensioni.

Per le pensioni di importo inferiore a tre volte il minimo, la rivalutazione verrà applicata solo nella misura del 70%.

Invece, per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo, la perequazione verrà integralmente bloccata fino alla fine del 2013.

Per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota di pensione spettante ai superstiti viene ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al valore di 10.

La norma si applicherà ai soli casi in cui il pensionato che dà origine alla reversibilità abbia più di 70 anni e la differenza di età con il coniuge sia superiore a 20 anni.

La norma non si applica in presenza di figli minori, studenti ovvero inabili.

La disposizione in commento ha imposto alle Casse previdenziali di modificare i propri statuti, i quali dovranno sancire l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti i professionisti che risultino aver percepito un reddito per lo svolgimento di attività professionale, senza alcuna eccezione.

Art. 20 – Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

Il comma 1 della norma in commento, ha stabilito che dal 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali potranno essere concordate tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi.

Tali modalità dovranno conformasi ai criteri europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità.

Sono state confermate le vigenti sanzioni a carico degli Enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e il monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Spetterà a un apposito Dm., che dovrà essere adottato entro il 30 novembre 2011, stabilire, tra l’altro, le modalità e le condizioni per l’eventuale esclusione dall’ambito di applicazione dei vincoli sopra indicati delle Regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.

Il comma 2 ha disciplinato l’istituzione di un nuovo regime di ripartizione dell’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, che entrerà in vigore dal 2013.

A tal fine, gli Enti verranno suddivisi in quattro fasce di virtuosità con un apposito Dm.

La virtuosità degli Enti dovrà essere valutata sulla base di 10 parametri, espressamente indicati da Legislatore:

–      rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;

–      rapporto tra spesa in conto capitale finanziata con risorse proprie e spesa corrente;

–      incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell’Ente e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;

–      situazione finanziaria dell’Ente, anche in riferimento all’evoluzione della stessa nell’ultimo triennio;

–      misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;

–      livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;

–      numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero;

–      autonomia finanziaria;

–      tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;

–      rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto e maggiori entrate da effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale.

Il comma 2-bis ha previsto che tra i parametri di virtuosità, sopra indicati, siano compresi anche indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi dagli Enti, una volta determinati i livelli essenziali delle prestazioni e la definizione degli obiettivi di servizio, che dovranno essere perseguiti dagli Enti nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali.

Il comma 2-quater ha novellato il comma 31 dell’art. 14 del Dl. n. 78/10, il quale aveva rinviato all’emanazione di un Dpcm. l’individuazione del numero minimo di abitanti per l’esericio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

Il 9 giugno 2011 era stato approvato lo schema di tale Decreto, ma il Legislatore ha inserito tale disciplina nella Legge di conversione del Dl. n. 98/11.

I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente svolgere in forma associata, mediante convenzione o unione, le seguenti funzioni:

a)      generali di amministrazione, di gestione e di controllo;

b)      di polizia locale;

c)      di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;

d)     funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e)      riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il servizio idrico integrato;

f)       del settore sociale.

Le funzioni svolte in forma associata non potranno essere esercitate dagli Enti singolarmente. Inoltre, la medesima attività non potrà essere svolta da più forme associate.

Il limite demografico minimo per la gestione associata delle funzioni fondamentali sopra indicate è stato fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.

I Comuni dovranno assicurare l’attuazione delle gestioni associate:

–      entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno 2 funzioni fondamentali;

–      entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno 4 funzioni fondamentali;

–      entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le 6 funzioni fondamentali.

Il comma 4 ha previsto che fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità interno, le misure previste per il 2013 dall’art. 14, comma 1, del Dl. n. 78/10 saranno estese anche per il 2014 e successivi, nel rispetto dei principi del federalismo fiscale.

Il comma 5 ha disciplinato le ulteriori misure per gli obiettivi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e di indebitamento netto cui devono concorrere gli Enti soggetti al Patto per gli anni 2013 e successivi.

In particolare, il Legislatore ha stabilito che:

–      le Regioni a statuto ordinario dovranno concorrere per ulteriori 800 milioni di euro per il 2013 e per ulteriori 1.600 milioni di euro dal 2014;

–      le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno concorrere per ulteriori 1.000 milioni di euro per il 2013 e per ulteriori 2.000 milioni di euro dal 2014;

–      le Province dovranno concorrere per ulteriori 400 milioni di euro per il 2013 e per ulteriori 800 milioni di euro dal 2014;

–      i Comuni per 1.000 milioni di euro per il 2013 e 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2014.

Il comma 9 ha modificato il comma 7 dell’art. 76 della Manovra correttiva 2010, stabilendo che gli Enti Locali, ai fini del computo della percentuale di incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente devono calcolare anche le spese sostenute dalle loro società partecipate, sia di quelle interamente pubbliche, che di quelle miste comunque controllate.

Il comma 10 ha inserito il comma 111-bis all’art. 1 della Legge n. 220/10, che ha previsto che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere, dopo il 6 luglio 2011, dalle Regioni e dagli Enti Locali che si configurino elusivi delle regole del patto di stabilità interno saranno nulli

Il comma 12 ha aggiunto al citato art. 1 il comma 111-ter, prevedendo rilevanti sanzioni pecuniarie in caso di “artificiosa gestione del patto” da parte degli amministratori e del responsabile del servizio economico-finanziario.

Tale nuova disposizione ha infatti stabilito che qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti dovessero accertare che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, irrogheranno agli amministratori e al responsabile del servizio economico-finanziario, che hanno posto in essere tali atti elusivi, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita (per gli amministratori) e fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali per i responsabili del servizio economico-finanziario.

Il comma 13 ha soppresso l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14 del Dl. n. 78/10, il quale aveva previsto che dovesse essere emanato un Dm. (mai approvato) che avrebbe dovuto determinare le modalità attuative per la messa in liquidazione delle società partecipate dai Comuni sotto 50.000 abitanti e eventuali ipotesi di esclusione dal vincolo quantitativo posto dallo stesso comma 32 alla facoltà dei Comuni di poter detenere partecipazioni societarie.

Il comma 14 ha stabilito che le Regioni, tenute a conformarsi alle decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all’attività di Enti strumentali o dipendenti, dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza in G.U., tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell’esecuzione.

In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni della Corte Costituzionale, il Governo, sentito il Presidente della Regione interessata, potrà esercitare, in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo (ex art. 120, comma 2, Cost.).

Leggi la terza parte

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