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La domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può essere generica


Tar Lombardia, Milano, sez. I , sentenza n. 1621/11

di Calogero Di Liberto

La domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno determinabile e non può essere generica, dovendo riferirsi a specifici documenti.

Questo il principio ribadito dal Tar nella sentenza in commento che parzialmente ha accolto il ricorso presentato ad una società, operante nel settore delle affissioni pubblicitarie sul territorio milanese. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di accoglimento parziale della richiesta di accesso ad alcuni atti.

Nel caso di specie, la ricorrente dopo aver preso visione degli atti per i quali aveva presentato debitamente istanza di accesso, aveva proceduto  una integrazione dell’istanza chiedendo l’estrazione di copia di tutta la documentazione.

Tale richiesta era stata negata dall’amministrazione, comunicando che gli atti indicati non erano perfezionati e pertanto non poteva essere prodotto alcun documento.

La società ha impugnato il diniego, sostenendo che non era riconducibile a nessuno dei casi previsti dalla normativa di esclusione dell’accesso.

Il Tar, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che nel caso di specie non doveva essere emanato un provvedimento di diniego, ma una determinazione di differimento, perché il motivo dell’impedimento dell’accesso ineriva la non perfetta predisposizione degli atti.

Il collegio ha ricordato che grava sul richiedente l’accesso l’onere di specificazione dell’oggetto di domanda di accesso e come questo assolva a una duplice funzione: da un lato, rendere possibile e non eccessivamente oneroso per l’amministrazione procedere all’esibizione degli atti e, dall’altro, consentire la valutazione di ogni singolo documento e degli eventuali motivi ostativi che potrebbero condurre al diniego.

Il Tar ha ritenuto che nel caso di specie l’istanza di accesso sia stata formulata in maniera troppo ampia e generica.

In particolare, la ricorrente, dopo aver preso visione di tutta la documentazione, ha specificato solo in parte gli atti di cui era chiesta l’estrazione di copia.

Pertanto, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso ritenendo illegittimo il diniego della P.A. relativamente ai documenti per i quali era stata fatta esauriente istanza mentre per gli altri documenti ha ritenuto corretto il comportamento tenuto dall’amministrazione.

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