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Personale: rimborsi auto ai segretari in convenzione


Unità di Missione del Ministero dell’Interno, Decreto. n. 25402/11 e Ragioneria generale dello Stato, nota n. 54055/11
di Dionisia Foscarini

L’Unità di Missione del Ministero dell’Interno, con il Decreto n. 25402 del 17 maggio 2011 concernente“Rimborso spese di viaggio” ha revocato le deliberazioni del Consiglio Nazionale d’Amministrazione nn. 57/99, 241/02, 282/03 e 138/07, con cui sono state dettate disposizioni per la regolamentazione del rimborso delle spese di viaggio dei segretari, in quanto norma in contrasto con la Deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Riunite n. 21/11(Vedi newsletter- self maggio 2011) e con il parere reso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

In particolare, con la Delibera n. 138/07, il Consiglio Nazionale di Amministrazione ha deliberato “di fissare la sede temporanea dell’Ufficio del segretario comunale in disponibilità, incaricato di supplenze e/o reggenze, presso il Comune di destinazione e di prevedere che il rimborso delle spese di viaggio avvenga calcolando la distanza chilometrica intercorrente tra la località di residenza ed il luogo di incarico”.

L’Unità di Missione è intervenuta a seguito della nota n. 54055 del 21 aprile 2011 della Ragioneria generale dello Stato che ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10 per i segretari comunali e provinciali titolari di più segreterie.

La Ragioneria generale dello Stato ha precisato che le limitazioni imposte alla spesa per missioni del personale pubblico, contenute nel Dl. n. 78/10 e finalizzate al contenimento della spesa pubblica, non rendono inefficaci le norme contrattuali in materia di rimborsi spese per i segretari comunali c.d. “a scavalco”, contenute nell’art. 45, comma 2, del Ccnl, il quale stabilisce che “spetta ai segretari il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l’accesso alle diverse sedi di lavoro”.

Tale questione è stata esaminata anche dalla Corte dei conti, Sez. Regionale di Controllo per la Toscana, con la Delibera n. 171/10, la quale ha precisato che :

–          l’art. 6 , comma 12, Dl. n. 78/10  si applica anche agli Enti locali;

–          deve considerarsi disapplicato l’art. 47 del Ccnl, del 16/05/2001, relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del segretario in caso di trasferta;

–          deve al contrario considerarsi applicabile l’art. 45, comma 2, del citato Ccnl  relativo al rimborso delle spese di viaggio “nei limiti generali alla spesa per missioni, posti dal legislatore nazionale, ai fini del coordinamento di finanza pubblica, e di contenimento della spesa”.

La Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che successivamente è intervenuta anche la Corte dei Conti, Sez. Riunite, con Delibera n. 9/11 (vedi newsletter – self  aprile/11) la quale ha ritenuto che “le limitazioni al trattamento di missione, introdotte dall’art. 6, comma 2, del Dl. n. 78/10 non comportano l’inefficacia dell’art. 45, comma 2, del Ccnl per i Segretari Comunali e Provinciali inerente il rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”.

La Ragioneria, nella nota in commento, ha chiarito che i segretari in convenzione potranno continuare ad utilizzare il mezzo proprio per gli spostamenti tra una sede e l’altra, ma il rimborso non potrà avvenire secondo le tabelle Aci, ma potrà essere riconosciuto esclusivamente un rimborso pari ad un quinto del costo della benzina per ogni chilometro.

Le convenzioni dovranno contenere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del segretario tra una sede e l’altra al fine di ridurre al minimo gli oneri di rimborso, mentre non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo per i tragitti abitazione – luogo di lavoro e viceversa.

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