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Limite retribuzioni e fondo incentivante: la Circolare della Ragioneria generale dello Stato


Ragioneria generale dello Stato, Circolare n. 12/11
di Federica Caponi

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato sul proprio sito internet la Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 e registrata alla Corte dei Conti il 14 giugno, concernente “Applicazione dell’art. 9 Dl. n. 78/10, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/10, recante <Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica>”.

La Ragioneria con tale atto ha tentato di fornire chiarimenti in merito alle delicate questioni relative al tetto degli stipendi dei dipendenti pubblici, posto dall’art. 9 del citato Decreto n. 78/10.

Il Ministero è intervenuto a seguito delle numerose richieste di chiarimenti in ordine all’applicazione di tale disposizione.

Art. 9, comma 1

In ordine alla norma in commento, che prevede misure di contenimento del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, sono stati chiesti chiarimenti circa la definizione di trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti che, per gli anni 2011-2013, non dovrà superare “il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”.

La Rgs ha chiarito che nel trattamento economico complessivo vanno considerate, oltre al trattamento fondamentale (stipendio, tredicesima, IIS ove prevista, Ria ove spettante), le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e continuativo (per gli Enti Locali indennità di comparto, retribuzione di posizione fissa e variabile e le indennità pensionabili), escluso i compensi per eventi straordinari (straordinario e turno).

Le componenti variabili del trattamento accessorio vengono disciplinate dal comma 2-bis ove viene previsto un limite per ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 che non incide sui trattamenti individuali dei singoli dipendenti, bensì sull’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento economico accessorio.

La Rgs ha chiarito che il limite stabilito nel comma 1 dell’art. 9 ha una valenza di carattere generale e come tale si applica anche al valore dei buoni pasto, la cui misura non potrà essere incrementata nel medesimo triennio anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del Tuir, i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a Euro 5,29.

Il “trattamento economico ordinariamente spettante”, tetto non superabile per il triennio 2011-2013, comprende tutte le componenti del trattamento economico previste “in via ordinaria” nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti percepirebbero in condizione di prestazione di lavoro “ordinaria”.

Non sono compresi in tale dizione (quindi non devono essere considerati per il calcolo del tetto massimo per ciascun dipendente) gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il “percepito” 2010.

Non influiscono su tale calcolo, cioè, eventuali periodi di assenza (maternità, malattia ecc.) indicati nel citato art. 9 – “in modo peraltro non esaustivo” secondo la Ragioneria – che abbiano determinato nel 2010 riduzioni retributive “in quanto la definizione del tetto 2010 è determinata come se tali riduzioni non fossero avvenute”.

Vanno considerati alla stessa stregua delle assenze per maternità e malattia, anche tutte quelle connesse agli istituti del congedo, dell’aspettativa, dei permessi non retribuiti a qualsiasi titolo riconosciuti.

Non vanno, inoltre, considerate nel tetto 2010 le somme corrisposte per missioni nazionali o all’estero, per lavoro straordinario o per maggiorazioni comunque legate all’articolazione dell’orario di lavoro (turnazioni).

Nel caso in cui nel corso del 2011 saranno realizzate dal dipendente missioni, straordinari, turnazioni maggiori rispetto al 2010, queste non dovranno essere computate ai fini del calcolo del tetto massimo di retribuzione per ciascun dipendente, mentre dovranno essere considerate ai fini del calcolo del quantum del fondo incentivante (ex art. 9, comma 2-bis).

Ugualmente non dovranno essere considerati gli emolumenti corrisposti per lo svolgimento di specifici incarichi nuovi o aggiuntivi rispetto al 2010 e il relativo trattamento economico “andrà corrisposto (…) fintanto che permane l’incarico”.

Per quanto riguarda eventuali specifici incarichi conferiti nel triennio 2011-2013 (P.O., indennità per particolari responsabilità), la Ragioneria ha precisato che “tali incarichi possano essere remunerati nel triennio 2011-2013 anche se non sussistenti nel 2010”.

Anche l’eventuale attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale nel triennio 2011-2013, cui sia collegata una diversa retribuzione fissa e/o variabile, comporterà il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante nel 2010, fatto salvo “i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare”, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, dell’art. 9.

La Ragioneria ha chiarito che ai fini della corretta determinazione del trattamento “ordinariamente spettante” per l’anno 2010, “non vanno considerati gli arretrati dovuti alla rideterminazione del trattamento economico relativi ad anni precedenti, ma percepiti in tale anno”, mentre andranno “considerati gli arretrati percepiti negli anni successivi ma di competenza dell’anno 2010”.

Art. 9, comma 2

La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei dipendenti debbano essere ridotti del 5% per la parte eccedente 90.000 euro annui lordi, fino a 150.000 euro, e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro annui lordi, tali riduzioni non avranno effetti ai fini previdenziali.

Le ritenute previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro saranno applicate sul trattamento economico interamente spettante, senza cioè considerare le riduzioni sopra indicate.

La norma, riferendosi ai “trattamenti economici complessivi (…) previsti dai rispettivi ordinamenti”, fa riferimento a un criterio di competenza in base al quale andranno considerate, ai fini di tale riduzione, anche le variazioni del trattamento economico intervenute in anni successivi rispetto all’anno di riferimento.

Art. 9, comma 2-bis

Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non potrà superare il corrispondente importo del 2010.

Inoltre, il fondo incentivante in caso di aumento dei posti vacanti in dotazione organica dovrà essere proporzionalmente ridotto.

A tal proposito, la Ragioneria ha precisato che l’eventuale riduzione per aumento dei posti vacanti in dotazione “possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno”.

La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.

Non devono essere considerate, ai fini del calcolo dell’ammontare complessivo del fondo, “le risorse derivanti da incarichi aggiuntivi (peraltro già sottoposti a specifiche misure limitative) e dai servizi resi dal personale in conto terzi, attesa la variabilità delle stesse e la correlazione al maggiore impegno richiesto al personale ed alle connesse responsabilità”.

La Ragioneria ha precisato che l’eventuale decurtazione del fondo in presenza di un aumento dei posti vacanti, dovrà essere effettuata sulla parte stabile del fondo, mentre “le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte”.

La Ragioneria ha poi sostenuto che le P.A. potrebbero “programmare – sia pure solo ai fini giuridici (…) progressioni economiche all’interno delle aree professionali”, affermazione che lascia alquanto perplessi, considerato che:

  • l’art. 9, comma 21, richiama espressamente “le progressioni di carriera comunque denominate”, ove non possono essere comprese le progressioni economiche, ma solo per progressioni verticali, come tra l’altro specificato anche negli artt. 23 e 24 del Dlgs. n. 150/09;
  • la norma del Dl. n. 78/10 prevede la possibilità di effettuare “progressioni di carriera comunque denominate che nel triennio 2011-2013”, le quali produrranno “soltanto effetti giuridici”, mentre le peo non produco alcun effetto giudico, avendo esclusivamente valenza economica;
  • è la stessa Ragioneria a precisare che “soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività”, confermando che le uniche progressioni ammissibili nel triennio 2011-2013 sono quelle verticali che hanno valenza giuridica e economica, effetto economico che viene di fatto escluso nel triennio interessato, potendo prodursi completamente soltanto nel 2014 senza retroattività.

L’affermazione contenuta nella Circolare in commento secondo cui le P.A. potranno programmare eventuali progressioni orizzontali rispetto alle quali “dovranno quantificare i relativi oneri finanziari rendendo indisponibili le necessarie risorse certe e stabili fino a tutto il 2013. Soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014 le progressioni potranno produrre anche gli effetti economici, beninteso senza il beneficio della retroattività”, appare pertanto priva di una qualsiasi rilevanza per i dipendenti degli Enti Locali.

Prive di qualsiasi effetto per tali Enti sono anche i chiarimenti contenuti nel penultimo paragrafo della Circolare, ove la Ragioneria precisa che la dizione “progressioni di carriera comunque denominate, relativamente al personale contrattualizzato, è da intendersi riferita anche ai passaggi all’interno delle aree/categorie (fatto salvo quanto precisato al riguardo nella presente circolare con riferimento all’art. 2-bis ), mentre la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 24 del Dlgs. n. 150/09 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente”.

Non possono esservi dubbi circa il fatto che la Ragioneria, scrivendo tali precisazioni, aveva presente esclusivamente l’articolazione organizzativa di P.A. non afferenti al Comparto Regioni e Autonomie Locali.

Inoltre, non appare fondata neppure la precisazione secondo la quale la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 24 del Dlgs. n. 150/09, il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell’onere conseguente”.

Secondo la Ragioneria, pertanto, le progressioni verticali disposte nel triennio 2011-2013 seguendo la disciplina stabilita dalla Riforma Brunetta non rientrerebbero nel limite di cui al comma 21 dell’art. 9 e a queste potrebbero valere sia da un punto di vista giuridico, che economico.

Tale interpretazione sembra del tutto avulsa da ogni logica, visto che l’unico obiettivo perseguito dal Legislatore con il comma 21 è proprio quello di riconoscere alle “progressioni di carriera comunque denominate” soltanto effetti giudici e non economici.

Se da tale vincolo fossero escluse le progressioni verticali, disposte nel triennio 2011-2013, dovendo le stesse essere attuate necessariamente nel rispetto del citato art. 24 (che secondo la Corte dei Conti, S.R. è vincolante per gli Enti Locali fin dal 1° gennaio 2010), praticamente il comma 21 sarebbe privato di qualsiasi effetto e, come tale, questa non può essere un’interpretazione corretta, in quanto priverebbe una norma di qualsivoglia effetto giudico.

Appare opportuno comunque ricordare che le Circolari ministeriali non hanno alcuna potestà vincolante da un punto di vista legislativo, come chiarito più volte dalla giurisprudenza (tra le altre, Cass., Sez. V civile, sent. n. 35/10).

Tali atti infatti non sono fonti legislative, ma sono qualificabili esclusivamente come atti unilaterali.

La Ragioneria ha precisato anche che le eventuali riduzioni operate ai sensi del comma 2-bis “non costituiscono economie accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall’anno 2014”.

Art. 9, comma 4

Tale norma ha previsto il divieto di incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo contrattuale 2008-2009 del personale delle P.A.

La Ragioneria ha chiarito che tale disposizione trova applicazione solo nei confronti del personale non dirigente degli Enti locali e nei confronti di tutto il personale della Sanità, i cui contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2008-2009, sottoscritti prima dell’entrata in vigore del Dl. n. 78/10, prevedono l’utilizzo di risorse finanziarie aggiuntive al 3,2% da destinare al trattamento accessorio del personale dipendente.

Per gli Enti Locali tale norma trova applicazione solo in relazione agli emolumenti finanziati con le risorse aggiuntive individuate nel Ccnl. 31 luglio 2009.

Secondo la Ragioneria, quindi, gli Enti dal 31 maggio 2010 non possono erogare gli incrementi connessi all’aumento della parte variabile del fondo 2009 anche se le somme fossero state stanziate prima di tale data.

Resta comunque escluso, in quanto non previsto dalla norma, il recupero degli emolumenti allo stesso titolo eventualmente già corrisposti prima del 31 maggio 2010.

La Ragioneria ha però chiarito che tale vincolo “non può comportare effetti riduttivi sui trattamenti retributivi diversi da quelli sopra indicati, anche nel caso in cui l’applicazione delle restanti disposizioni contrattuali relative al biennio 2008/2009 dovesse comportare il riconoscimento, nei confronti di singoli dipendenti, di incrementi superiori al 3,2%”.

Ciò in quanto trattasi di benefici comunque ricompresi, a livello di ciascun comparto, nel limite della crescita complessiva del 3,2% previsto dalla norma stessa e calcolato, in fase di definizione dello stesso Ccnl., sulla retribuzione media di comparto.

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