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Appalti beni e servizi: come sono cambiate le modalità di attribuzione dei punteggi dopo il Dpr. n. 207/10


di Chiara Zaccagnini

Il nuovo Regolamento attuativo del Codice dei contratti (Dpr. n. 207/10), entrato in vigore l’8 giugno 2011, impone che le gare di appalto indette dalle stazioni appaltanti siano impostate con un quadro dettagliato di criteri e con la specificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi.

Le P.A. quindi per le procedure di gara aperte o i cui atti siano pubblicati dopo tale data, dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

Secondo l’art. 279 del Dpr. n. 207/10 ogni appalto di beni e servizi deve essere progettato e, pertanto, le Amministrazioni prima dell’avvio delle procedure selettive dovranno definire la relazione di contesto, il quadro economico, il Duvri, il capitolato prestazionale e lo schema di contratto.

Tale progetto deve essere formalizzato con l’approvazione.

Dovranno essere specificate nel bando e nel disciplinare di gara i criteri di valutazione, i relativi sub-criteri, i pesi ponderali, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi con riferimento all’allegato P del Regolamento (art. 283, comma 2, Dpr. n. 207/10).

Ai sensi dell’art. 275 del citato Regolamento, le Amministrazioni dovranno specificare le attività principali e quelle complementari previste nell’appalto, nonché i criteri di distribuzione dei requisiti tra i soggetti partecipanti ad un raggruppamento temporaneo di impresa.

Il Dpr. n. 207/10 ha previsto per gli appalti di beni e servizi una fase di esecuzione del contratto simile a quella dei lavori pubblici, in quanto le Amministrazioni devono formalizzare i ruoli del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione.

Sotto il punto di vista procedurale la novità più rilevante è costituita dalle varianti, in quanto alle stazioni appaltanti è riconosciuta la possibilità di chiedere adeguamenti quantitativi al contratto solo per determinate circostanze, limitando l’uso ingiustificato del quinto d’obbligo.

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