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Diritto di accesso: il consigliere può accedere alla registrazione sonora del consiglio


Tar Piemonte, Sez. I, sentenza n. 563 del 27 maggio 2011
di Dionisia Foscarini

È illegittimo il diniego opposto all’istanza di accesso di un consigliere comunale alla registrazione di una seduta del consiglio comunale, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto trascritto nel relativo verbale.

Il Tar Piemonte, con la sentenza in commento, ha accolto il ricorso presentato da un consigliere comunale avverso il diniego opposto dal Sindaco all’accesso alla registrazione della seduta del consiliare.

Nel caso di specie, un consigliere aveva chiesto al Comune la registrazione relativa all’approvazione di una delibera consiliare, al fine di verificare la corrispondenza con quanto trascritto nel relativo verbale.

Il Comune aveva respinto tale istanza, sostenendo che in assenza di specifiche norme nel vigente Regolamento del Consiglio comunale, le registrazioni su supporto magnetico delle sedute dello stesso erano assimilabili a semplici appunti, non ancora tradotti in atti, necessari per la formazione del verbale della seduta, con la conseguenza che non potevano qualificarsi come documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 241/90, riconoscendo come tale solo il verbale della seduta.

Avverso tale rifiuto il consigliere ha proposto ricorso davanti al Tar, chiedendo l’annullamento del diniego e la condanna del Comune all’esibizione della registrazione magnetofonica richiesta, con possibilità di estrarne copia.

Il Tar ha precisato che la registrazione sonora delle sedute consiliari può essere inclusa nella nozione di documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 1 lett. d), della Legge n. 241/90, ai fini dell’esercizio del diritto d’accesso.

Tale disposizione definisce documento amministrativo ogni rappresentazione elettromagnetica del contenuto di atti detenuti da una P.A. (Cds, Sez. IV, sent. n. 820/96; Tar Lombardia Milano, Sez. II, sent. n. 1914/09; Tar Umbria Perugia, Sez. I, sent. n. 21/09, Tar Piemonte Torino, Sez. II, sent. n. 1826/06).

Il Tar ha chiarito che il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali trova giustificazione in considerazione del dettato dell’art. 43, comma 2, Dlgs. n. 267/00, il quale ha previsto che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato”.

Pertanto, il diritto di accesso riconosciuto ai consiglieri comunali è più esteso e maggiormente tutelato di quello spettante alla generalità dei cittadini, quindi, lo stesso non è strettamente limitato agli atti qualificabili come “documento amministrativo” in senso stretto, ma si estende ad ogni ulteriore notizia o informazione in possesso degli uffici che possa essere di utilità all’espletamento del loro mandato.

Tutto ciò al fine di permettere di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio.

Il Collegio ha osservato, inoltre, che nell’ipotesi in cui la registrazione audio non sia Imposta dalla Legge e neppure, come nel caso di specie, dal regolamento consiliare, ma gli uffici comunali la utilizzino, non si vede per quale ragione le registrazioni non debbano essere messe a disposizione dei membri del Consiglio, in quanto lo stesso ha un apprezzabile interesse ad ottenere tali informazioni.

Il Tar ha pertanto accolto il ricorso, riconoscendo al consigliere comunale il diritto di accesso alla registrazione della seduta consiliare riguardante l’approvazione di delibera, al fine di verificarne la corrispondenza con quanto trascritto nel relativo verbale, in considerazione del fatto che tali registrazioni sonore sono documenti amministrativi.

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