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Privacy e ordinamento: pubblicato il Decreto sviluppo (Dl. n. 70/11)


di Dionisia Foscarini

È stato pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 il Dl. n. 70/11 concernente “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

Il Decreto Sviluppo è entrato in vigore il 14 maggio 2011 e contiene all’art. 6 modifiche al Codice

della Privacy (Dlgs. n. 196/03), che riguardano anche le P.A., come meglio illustrate di seguito, tra le quali:

Articolo 6 – Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici

Il comma 1 dell’articolo in commento, lett. a), b) e f), ha stabilito che per ridurre gli oneri, derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese, sono state apportate le seguenti modifiche:

a)   le comunicazione relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini e pertanto non trovano applicazione alle imprese;

b)      le P.A. sono tenute a pubblicare sul proprio siti istituzionale l’elenco degli atti e documenti necessari per ottenere i provvedimenti amministrativi mentre gli altri atti o documenti potranno essere richiesti solo se strettamente necessari;

c)      riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali

Il comma 2 dell’art. 6, lett. a), del Decreto sviluppo ha modificato l’art. 5 (“oggetto e ambito di applicazione”) del Dlgs. n. 196/03 (Codice della privacy), introducendo il comma 3- bis, in base al quale il trattamento dei dati personali relativi a persone, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per finalità amministrative – contabili così come definiti dall’art. 34, comma 1-ter,(“Trattamenti con strumenti elettronici”) non è soggetto alle norme del  suddetto codice.

E stato modificato inoltre, l’art. 13, comma 5 (“informativa”) del Dlgs. n. 196/03, introducendo il comma 5 bis, secondo il quale tale informativa, rivolta all’interessati dei dati personali, non è dovuta nel caso di ricezione di curricula trasmessi spontaneamente dagli stessi ai fini di un eventuale rapporto di lavoro.

L’ultimo periodo del comma in commento ha stabilito che il titolare dei dati personali è tenuto a comunicare all’interessato, anche oralmente, una breve informativa contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, art. 13 del Dlgs. n. 196/03 lett. a), d) e f).

Il Decreto in commento ha modificato, inoltre, l’art. 26, comma 3, (“garanzie per i dati sensibili”) del Dlgs. n. 196/03, aggiungendo la lettera b)-bis in base alla quale la disposizione contenuta nell’art. 26 I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti” non si applica al trattamento  dei dati contenuti nei curricula trasmessi spontaneamente.

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