Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Auto blu: Utilizzo e rimborso


Corte dei conti , Sez. Riunite di controllo, Deliberazione n. 21/11
di Dionisia Foscarini

L’amministrazione può autorizzare il dipendente all’utilizzo del mezzo proprio ma non può con regolamentazione interna prevedere il rimborso delle spese sostenute dallo stesso, in quanto in contrasto con il Dl. n. 78/10.

E’ quanto ha affermato la Corte dei Conti  Sezioni Riunite di controllo, con il parere in commento, con il quale ha risposto alla richiesta formulata da una Amministrazione provinciale in merito alla possibilità di continuare ad autorizzare l’utilizzo del mezzo proprio e prevedere il relativo rimborso.

Nel caso di specie, la richiesta avanzata dall’Amministrazione Provinciale concerneva la possibilità di continuare ad autorizzare detto utilizzo, anche successivamente all’entrata in vigore del Dl. n. 78/10 a seguito della disapplicazione dell’ art. 15 della Legge n. 836/73 e dell’art. 8 della Legge n. 417/78 e in caso affermativo stabilire le modalità di rimborso a favore del dipendente attraverso una regolametazione interna.

In particolare l’Amministrazione richiedente ha precisato che l’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, ha stabilito che le tali autorizzazioni possono essere riconosciute al personale che svolge funzioni ispettive, solo in caso di mancanza o indisponibilità di un’autovettura di servizio o per l’assenza o impossibilità di utilizzare mezzi pubblici, in quanto inidonei a consentire lo svolgimento delle attività e che il relativo rimborso (pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni Km percorso, oltre alle eventuali spese di pedaggio autostradale) potrà essere riconosciuto solo ai dipendenti e ai dirigenti che svolgono compiti ispettivi e di controllo (vedi newsletter 28/04/11 Deliberazione n. 9/11).

L’Amministrazione ha precisato che l’art. 9 della Legge n. 417/88 ha stabilito che “quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l’uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”.

Pertanto, non risultando disapplicata la disciplina dettata dal citato art. 9 della Legge n. 417/88 si potrebbe far presumere legittima la possibilità di ricorrere all’utilizzo del mezzo proprio nel caso in cui sia dimostrata la convenienza economica e la sussistenza di esgenze di servizio.

Al contrario il dettato dell’art. 8 della Legge n. 417/88, relativo alla regolamentazione interna di rimborso al dipedente delle spese sostenute, risulterebbe disapplicato con conseguente eventuale indebito arricchimento da parte della P.A..

I giudici contabili hanno rilevato, in primo luogo, che l’art. 9 della Legge n. 417/88 per un verso farebbe venir meno la ratio dell’art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10 e dall’altro, un’ interpretazione letterale dello stesso, potrebbe porsi in contrasto con la stessa disposizione (ridurre i costi degli apparati amministartivi) in quanto si pregiudicherebbe o l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa o l’incremento dei costi a seguito dell’utilizzo di autovetture di servizio.

La Corte dei Conti ha, inoltre, osservato che nel caso in cui l’utilizzo del mezzo proprio venga autorizzato, le spese sostenute dal dipendente dovrebbero essere rimborsate al fine di evitare un indebito arricchimento per l’Amministarzione.

Infine i Giudici contabili hanno ritenuto che, a seguito dell’entrata in vigore del Dl. n. 78/10, il dipendente potrebbe essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limite di ottenere la copertura assicurativa, ma persisterebbe l’impossibilità di rintrodurre un rimborso delle spese sostenute attraverso la regolamentazione interna prevista dal disapplicato art. 8 della Legge n. 417/88.

.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni