Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Permessi per l’assistenza a persone disabili: forniti ulteriori chiarimenti dalla Funzione pubblica


Funzione pubblica, Circolare n. 2/11
di Chiara Zaccagnini

La Funzione pubblica con la Circolare n. 2 del 10 marzo 2011 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modifiche apportate alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità, con particolare riferimento ai tempi e alle modalità di comunicazione da parte della Amministrazioni dei dati da inserire nella banca dati informatica istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica, prevista dall’art. 24 della Legge n. 183/10.

Tale norma disciplina le “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità” e ha innovato il regime dei permessi per l’assistenza ai soggetti disabili.

In particolare tale disposizione  ha previsto l’istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi, con lo scopo di monitorare e controllare il legittimo utilizzo degli stessi accordati ai pubblici dipendenti, che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave.

Le informazioni raccolte nella banca dati verranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.

Il comma 4 dell’art. 24 della Legge n. 183/10 ha stabilito che le PA, di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, sono tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a)      i nominativi dei propri dipendenti cui sono concessi i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, della Legge n. 104/92, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b)      per quanto riguarda i permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravità, il nominativo di quest’ultima, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell’assistito;

c)      il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d)     per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell’età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e)      il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente e per ciascun mese.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha istituito, secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 24, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, fornite da ciascuna Amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Dlgs. n. 196/03.

Il comma 6 dell’art. 24 ha stabilito che il Dipartimento della Funzione pubblica è autorizzato al trattamento dei dati personali e sensibili, comunicati dalle Amministrazioni secondo quanto previsto dal comma 4, e la conservazione di tali informazioni non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi.

Le Amministrazioni pubbliche, per le finalità indicate dal comma 4, sono autorizzate al trattamento dei dati personali e sensibili e alla conservazione degli stessi per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione.

Pubbliche Amministrazioni destinatarie

Le Amministrazioni tenute alla comunicazione dei dati al Dipartimento della Funzione pubblica, secondo quanto stabilito dal comma 4 del citato art. 24, sono tutte le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01.

La Funzione pubblica ha chiarito che tale comunicazione deve effettuata anche nel caso in cui presso un’Amministrazione non ci siano dipendenti che fruiscono di tali agevolazioni, sia per se stessi sia per prestare assistenza.

La comunicazione dei dati

Le Amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi ai dipendenti che fruiscono dei permessi per se stessi e/o per l’assistenza a persone disabili, previsti dall’art. 33, commi 2 e 3, della Legge n. 104/92.

Le Amministrazioni devono inoltre indicare il grado di parentela o di affinità che lega la persona in situazione di handicap grave al dipendente che fruisce dei permessi.

Nel caso in cui il rapporto di parentela o di affinità è di terzo grado, occorre indicare le motivazioni che legittimano la fruizione dei permessi.

Per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi all’assistenza nei confronti del figlio disabile da parte lavoratore padre e della lavoratrice madre, il nuovo comma 3 dell’art. 33 prevede che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente”.

In particolare, le Amministrazioni devono specificare se la fruizione di tali permessi è alternativa con quella dell’altro genitore dipendente o con altro parente o affine, specificando se si tratta di dipendente pubblico, come chiarito dalla Circolare n. 13/10.

Modalità e termini di comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati riferiti all’anno precedente dovrà avvenire per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

Le informazioni relative alla fruizione dei permessi devono essere comunicate attraverso il sito web www.magellanopa.it/permessi104.

Sul sito web www.magellanopa.it/permessi104 è possibile consultare la seguente documentazione di supporto alla procedura per l’inserimento dei dati:

1)      Procedura di registrazione;

2)      Manuale utente per l’inserimento dei dati;

3)      Manuale creazione unità periferiche;

4)      Modello di raccolta dati;

5)      Manuale comunicazione negativa.

Le Amministrazioni potranno utilizzare i codici di accesso già in loro possesso, necessari per l’inserimento delle informazioni relative ai tassi di assenza e presenza del personale dipendente nella banca dati del Dipartimento della Funzione Pubblica (www.magellanopa.it/assenzepa).

I soggetti non dotati di tali codici di accesso, dovrà procedere con la procedura standard consultabile sul sito.

La conservazione e la divulgazione dei dati

Le Amministrazioni, una volta svolta la comunicazione dei dati sulla fruizione dei permessi al Dipartimento della Funzione pubblica, dovranno provvedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dalla comunicazione effettuata, salve specifiche esigenze amministrativo-contabile.

Allo stesso modo il Dipartimento della funzione pubblica è autorizzato alla conservazione dei dati di cui al comma 4 della citata norma, per una durata non superiore ai ventiquattro mesi.

Pubblicato in Senza categoria

Richiedi informazioni