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Funzione Pubblica: forniti ulteriori chiarimenti in materia di Riforma Brunetta


di Alessio Tavanti

Il Dipartimento della Funzione pubblica con la Circolare n. 7/11, concernente “Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi” ha dato risposta alle richieste di chiarimenti provenienti da alcune Amministrazioni.

Come precedentemente chiarito dalla Circolare n. 7/10 (vedi newsletter SELF n. 9/10), è stato confermato, salva la previsione di diversi termini di adeguamento e/o particolari modalità di applicazione del Decreto o di parti di esso, che risultano pienamente operativi e attuabili le disposizioni relative:

–          agli obblighi di cessazione, di efficacia e di adeguamento dei contratti integrativi vigenti al 15 novembre 2009, nonché di adeguamento di quelli sottoscritti dopo tale data e, in via transitoria, adeguati ai soli principi enunciati dal Titolo III del Dlgs. n. 150/09, a partire dal 1° gennaio 2011;

–          alla ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva;

–          agli strumenti finalizzati a premiare il merito e la professionalità.

Rispetto a quest’ultimo, sono state confermate le indicazioni operative fornite dalla stessa Funzione pubblica con la lettera Circolare n. 1/11, in ordine alla piena applicazione, a seguito della sottoscrizione dell’Intesa Governo-Organizzazioni sindacali, degli strumenti di differenziazione retributiva previsti dall’art. 19 del Decreto (norma che non si applica agli Enti locali), dalla stipulazione dei prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

La Funzione pubblica ha richiamato la Circolare n. 7/10 con riguardo alle modalità del controllo sulla contrattazione integrativa, esercitato ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 che trova applicazione nei confronti:

–          delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;

–          degli Enti pubblici non economici;

–          delle Amministrazioni ex art. 70, comma 4, del Dlgs. n. 165/01, e degli Enti e Istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità.

Restano, invece,  esclusi dal controllo gli accordi:

–          degli istituti scolastici, di sede o di amministrazione periferica, comunque denominati;

–          di tutti gli Enti territoriali, tra cui quindi gli Enti Locali, delle Amministrazioni regionali e delle Amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale;

–          delle Università.

I contratti integrativi sottoscritti dagli Enti Locali rimangono assoggettati ai controlli interni e alle norme del Dlgs. n. 150/09 e del Dlgs. n. 165/01, ivi compresi gli oneri di pubblicazione e di comunicazione del testo contrattuale stipulato in via definitiva, positivamente certificato dagli organi interni all’Ente che dovrà essere inviato all’ARAN e al CNEL.

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