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Autovelox: la sanzione è nulla se la postazione non è segnalata da un apposito cartello


Corte di Cassazione, Sez. VI, Sentenza n. 680/11
di Chiara Zaccagnini

Le sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante autovelox, sono legittime se la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità è stata preventivamente segnalata.

Nel caso in cui nel verbale di contestazione non sia stato indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata, mediante apposito cartello, lo stesso è nullo, fatto salvo che l’esistenza della segnaletica sia stata accertata o ammessa.

Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza in commento con la quale ha accolto il ricorso presentato da un cittadino avverso la sentenza che aveva dichiarato legittimo il verbale di contestazione dell’illecito nel quale non era stata indicata la presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio.

Nel caso di specie, un cittadino aveva proposto ricorso davanti al Giudice di pace avverso il verbale di contestazione dell’illecito accertato mediante apparecchiatura elettronica autovelox, ritenendolo illegittimo e il giudice l’aveva accolto.

Il Comune aveva proposto appello davanti al Tribunale, il quale aveva dichiarato il verbale legittimo nonostante non fosse stata indicata la presenza del cartello di preventiva informazione della postazione.

Secondo il Tribunale, tale carenza non avrebbe inciso sulla validità della contestazione e soprattutto nel caso di specie, l’opponente non aveva indicato il percorso dal quale proveniva in funzione della dedotta assenza del cartello informativo sul tratto di strada interessato.

Avverso tale decisione, il cittadino ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione,  secondo la quale lo stesso aveva espressamente indicato, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la strada statale dalla quale si era immesso su quella provinciale, sottolineando che non aveva incontrato nessun cartello segnalante la presenza dell’autovelox.

La Corte ha affermato che la legittimità delle sanzioni amministrative, irrogate per eccesso di velocità accertato mediante autovelox, è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocità sia stata preventivamente segnalata.

Pertanto, nel caso in cui la postazione si trovi su una strada alla quale si acceda da un’altra con la quale si interseca, la preventiva segnalazione deve essere posta a congrua distanza tra l’intersezione e la successiva postazione fissa di rilevazione della velocità, gravando sull’Amministrazione l’onere di provare tale circostanza, ove non risultante dal verbale di accertamento dell’infrazione.

La mancata indicazione, nel verbale di accertamento, della presenza del cartello di preventiva informazione della presenza dell’apparecchio non rende nullo il verbale se della segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.

La Corte di Cassazione ha così accolto il ricorso, affermando che non era stata dimostrata la presenza della segnaletica che indicava l’autovelox (il cui onere della prova spetta all’Ente accertatore) e pertanto la sanzione illegittima.

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