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Regolarità contributiva: legittima l’esclusione dalla gara se non sussiste alla scadenza del bando


Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2100/11
di Chiara Zaccagnini

Il requisito di regolarità contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, pertanto, non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva.

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, con la quale ha respinto l’appello presentato da una società esclusa dalla gara, perché alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta non era in regola con il pagamento dei contributi.

Nel caso di specie, la Camera di commercio aveva indetto una gara per l’affidamento di un servizio di progettazione e successivamente aveva comunicato l’esclusione dalla stessa di una società, che non aveva il Durc in regola.

Avverso tale provvedimento, la società aveva proposto ricorso davanti al Tar, chiedendo l’annullamento dello stesso, sostenendo che l’irregolarità era stata sanata successivamente.

Il Tar aveva dichiarato legittimo il provvedimento di esclusione, in quanto non sussisteva la situazione di regolarità contributiva né alla data dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione, né a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

I Giudici amministrativi avevano inoltre chiarito che il tardivo pagamento dei contributi non poteva avere effetto sanante dell’irregolarità accertata e che, ai fini della comminatoria di esclusione, non fosse necessaria una pluralità di violazione degli obblighi di contribuzione.

Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto appello davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, nel caso di specie, l’omissione contributiva era assistita dal carattere di gravità per l’entità della somma non versata all’Istituto di previdenza e perché riferita a più periodi di contribuzione.

Il contenuto prescrittivo del bando di gara, che disponeva la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice, non può ritenersi giustificata la mancata dichiarazione della situazione di inadempienza.

L’art. 8, comma 3, del Dm. 24 ottobre 2007 ha previsto che uno scostamento di € 100,00 rispetto al dovuto, o non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione non ostacola il rilascio del documento di regolarità contributiva.

Nel caso di specie, i parametri fissati dal citato Dm. erano stati abbondantemente superati.

Il Consiglio di Stato ha così respinto l’appello, ritenendo legittima l’esclusione dalla gara in quanto la società non era in regola con i pagamenti dei contributi né alla data dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione, né a quella di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

I Giudici hanno ribadito infatti che il tardivo pagamento dei contributi non ha effetto sanante dell’irregolarità accertata.

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