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Incarichi esterni: forniti alcuni chiarimenti dalla Funzione Pubblica


Dipartimento Funzione Pubblica, Circolare n. 3/11 e Parere n. 1/11

di Federica Caponi e Dionisia Foscarini

La Funzione Pubblica, con la Circolare n. 3/11 concernente “art. 6, comma 7 del Dl. n. 78/10, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122/10. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, e con il Parere n. 1/11 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di affidamento di incarichi a soggetti esterni e limiti di spesa ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 78/10.

L’art. 6, comma 7 del citato decreto ha stabilito che “a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3, dell’art. 1 della Legge n. 196/09, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziare, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

I destinatari di tale disposizione sono tutte le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall’Istat, ai sensi dell’art. 1, comma 3 Legge n. 196/09.

La Circolare in commento ha ribadito che il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa, previsto dall’art. 6 costituisce per il responsabile dell’affidamento dell’incarico illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Riguardo alla tipologia di spesa, la Funzione pubblica, richiamando la Circolare n. 7/06 della Ragioneria generale dello Stato, ha precisato che per spesa “sostenuta” deve essere intesa come quella effettivamente “impegnata”.

In merito a quale tipologia di incarichi siano assoggettati alla riduzione di spesa, la Circolare in commento ha richiamato la Deliberazione n. 6/05 della Corte dei Conti Sezioni Riunite, che ha fornito indicazioni circa alcune tipologie di incarichi, in particolare:

–        incarichi di studio, possono essere definiti quelli che richiedono la consegna di una relazione scritta (art. 5, Dpr n. 338/94);

–        incarichi di ricerca, quelli che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell’Amministrazione;

–        consulenze, si sostanziano nella richiesta di un parere a un esperto esterno in materia.

E’ opportuno ricordare che gli incarichi, assoggettati ai vincoli contenuti nell’art. 6, comma 7 del Dl. n. 78/10, sono soltanto quelli riconducibili al contratto di lavoro autonomo, disciplinati dall’art. 7,commi 6 e ss. del Dlgs n. 165/01

A tal proposito, è necessario ricordare che la Funzione pubblica ha emanato anche il Parere n. 1/11 con il quale ha chiarito alcuni aspetti connessi alle condizioni legittimanti l’affidamento di incarichi a soggetti esterni all’Ente, anche a seguito delle modifiche apportate al citato art. 7, commi 6 e seguenti disposti dal Legislatore nel corso degli ultimi anni.

In particolare, il Dipartimento ha chiarito che è possibile prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria laddove sia oggettivamente accertabile che l’abilitazione professionale costituisca garanzia di preparazione tecnica necessaria ai fini dell’esercizio professionale nel campo di interesse.

E’ necessario inoltre che la P.A. accerti il possesso di un’esperienza nel settore facendo riferimento al curriculum del soggetto ed operando sullo stesso una valutazione imparziale e scrupolosa.

Le deroghe al requisito della specializzazione universitaria, introdotte dal Dl. n. 112/08, erano, coerentemente con la natura delle disposizioni speciali, un numerus clausus.

Sull’onda di istanze funzionali ed organizzative di settori peculiari della P.A., il Legislatore ha ritenuto di ampliare la sfera delle fattispecie per cui, in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa si può fare a meno della specializzazione universitaria.

In particolare, la norma distingue le ipotesi legate allo svolgimento di attività, da quelle legate allo svolgimento di servizi, mentre è stata confermata la tassatività delle fattispecie indicate nella disposizione.

E’ possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria:

–        per attività che debbano essere svolte con soggetti che operino nel campo dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca;

–        per servizi di orientamento, compreso il collocamento, e per quelli di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Dlgs. n. 276/03.

L’ampliamento delle fattispecie derogatorie non può in alcun caso essere inteso anche come ampliamento dei poteri di spesa delle P.A.

Infine la Funzione pubblica ha ribadito i vincoli di pubblicità e di controllo in materia di conferimento di incarichi individuali previsti dalla normativa vigente, che devono essere letti nel più ampio contesto di trasparenza dell’azione amministrativa e di controllo sociale su di essa, quali valori fondamentali dell’ordinamento giuridico, come stabilito dal Dlgs. n. 150/09 (ex art. 11).

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